Cassazione Civile, Ordinanza n. 24198/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione ricorrente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato imponibili IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, dopo una verifica della Guardia di finanza e un PVC del 2009. La controversia verteva sulla perdita del regime fiscale agevolato per enti associativi/sportivi dilettantistici: secondo l'Ufficio mancavano i requisiti, in particolare l'iscrizione al CONI, e risultavano ricavi da sponsorizzazioni superiori al limite previsto dalla legge n. 398/1991. La ricorrente articolava nove motivi: 1) nullità della sentenza e 2) omesso esame di fatto decisivo e 3) violazione di legge sul presupposto che una sanatoria del 2011 avrebbe equiparato retroattivamente gli affiliati alle federazioni sportive all'iscrizione CONI; 4) nullità e 5) omesso esame in relazione al PVC del 30.3.2009, sostenendo che la verifica si fosse chiusa senza contestazioni; 6) nullità per asserita inesistenza della perdita della qualifica di ente non commerciale; 7) nullità per omessa valutazione delle istruzioni ministeriali sulla non necessarietà dell'iscrizione CONI; 8) violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva; 9) nullità per incomprensibile riferimento a un precedente giudizio, sostenendo che la perdita del regime agevolato operasse solo dall'anno successivo. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in sintesi che la sanatoria successiva non può incidere retroattivamente su una verifica già compiuta e sulla disciplina fiscale agevolativa; che l'iscrizione al CONI non è un dato formale ma sostanziale per accedere al regime di favore; che comunque era stato superato il tetto dei 250.000 euro di proventi commerciali; che il PVC non vincola l'Amministrazione finanziaria; e che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUIR, la perdita della qualifica di ente non commerciale opera dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni, quindi nel caso di specie già dal 2007.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione sportiva dilettantistica. Ha dichiarato infondati i primi tre motivi sulla pretesa sanatoria retroattiva dell'iscrizione al CONI e sulla disciplina agevolativa, inammissibili i motivi quarto e quinto per difetto di specificità e comunque infondati perché il PVC non vincola l'Ufficio, infondati il sesto e il settimo perché l'iscrizione al CONI è requisito rilevante per il regime agevolato e, in ogni caso, era stato superato il limite dei proventi commerciali, inammissibile l'ottavo perché non aggrediva puntualmente la sentenza e infondato il nono perché la perdita della qualifica decorre dal periodo d'imposta in cui vengono meno i requisiti, cioè dal 2007. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma che disciplina i requisiti per il riconoscimento della natura associativa non commerciale e quindi per l'accesso alle agevolazioni fiscali
art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la perdita della qualifica di ente non commerciale opera dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni; il comma 4 rileva per escludere il mantenimento del regime agevolato in mancanza dei requisiti richiesti
art. 1 l. 16 dicembre 1991, n. 398
fissa il limite dei proventi commerciali (250.000 euro) quale presupposto per il mantenimento del regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche
art. 4, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le operazioni di pubblicità commerciale sono assoggettate a IVA anche se effettuate da enti pubblici; la Corte lo cita per escludere che l'assoggettamento a IVA dei contratti di sponsorizzazione dimostri da solo la natura non commerciale dell'ente
sono richiamate le diverse censure di legittimità formulate dalla ricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche, i requisiti previsti dalla legge devono essere interpretati restrittivamente, poiché costituiscono deroghe alla regola generale dell'imposizione.
- L'iscrizione al CONI non è un mero adempimento formale, ma un presupposto sostanziale per il riconoscimento della qualifica utile ad accedere al regime fiscale agevolato.
- Una eventuale sanatoria successiva non può produrre effetti retroattivi tali da travolgere una verifica fiscale già svolta e un accertamento già perfezionatosi, salvo espressa previsione normativa.
- Il processo verbale di constatazione non vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale può valorizzare gli esiti dell'istruttoria e procedere a proprie autonome valutazioni.
- Il superamento del limite di proventi commerciali previsto dalla normativa speciale comporta la perdita del regime agevolato e della correlata qualifica fiscale, con effetti dal periodo d'imposta in cui il requisito viene meno.
- La perdita della qualifica di ente non commerciale decorre dal periodo d'imposta nel quale cessano le condizioni che legittimano il regime di favore, non da un periodo successivo scelto discrezionalmente dal contribuente.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e rivolti contro passaggi determinati della sentenza impugnata; censure generiche, assertive o non confrontate con la ratio decidendi sono inammissibili.
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