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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38042/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente e al coniuge dei questionari per l'accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, con riferimento agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. All'esito, aveva emesso tre avvisi di accertamento nei confronti della sola contribuente, rideterminando maggiormente il reddito imponibile e le imposte dirette. La contribuente aveva impugnato gli avvisi: la CTP li aveva confermati nei limiti della rideterminazione in autotutela, mentre la CTR li aveva annullati ritenendo che, ai fini del redditometro, dovessero essere esclusi gli investimenti relativi a beni destinati esclusivamente ad attività d'impresa o professionale, nella specie l'acquisto di quattro stalle finalizzate a un allevamento di vitelli. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse valorizzato un brano motivazionale non decisivo e che l'accertamento sintetico fosse legittimo per la mancata risposta al questionario e per la presenza degli indici di capacità contributiva; (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 3, comma 7, d.m. 10 settembre 1992 e dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il costo per l'acquisto degli immobili adibiti a stalle potesse essere computato nel redditometro e che la CTR avesse errato nel negare rilevanza alle spese patrimoniali e nel valutare la prova sull'attività imprenditoriale agricola; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., assumendo che in appello la contribuente avesse introdotto una doglianza nuova, non proposta in primo grado, relativa all'irrilevanza dell'acquisto delle stalle ai fini del redditometro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché indirizzato contro un passaggio argomentativo non coincidente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva indicato né trascritto gli atti di primo grado necessari a dimostrare la novità della questione sollevata in appello. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto corretta la computabilità, ai fini dell'accertamento sintetico, delle spese per l'acquisto di beni immobili strumentali all'attività d'impresa agricola, poiché l'art. 3, comma 7, d.m. 10 settembre 1992 ricomprende anche gli incrementi patrimoniali relativi ai beni strumentali; di conseguenza, tali spese potevano legittimamente essere poste a base della rideterminazione sintetica del reddito, restando a carico della contribuente l'onere di provare le circostanze che giustificassero il maggior tenore di vita o l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e pone a carico del contribuente l'onere di provare che il reddito effettivo o altre fonti lecite giustificano il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali contestati.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dall'Agenzia per sostenere la legittimità del metodo induttivo in caso di mancata risposta agli inviti dell'Ufficio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base degli inviti e questionari cui il contribuente deve rispondere; la mancata risposta è valorizzata dall'Ufficio a fini accertativi.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in via sistematica dall'Agenzia quale norma parallela sugli inviti agli adempimenti istruttori nei controlli IVA.

  • art. 3 d.m. 10 settembre 1992

    Il valore economico indicativo di capacità contributiva comprende anche la quota relativa agli incrementi patrimoniali concernenti i beni indicati nel comma 1, inclusi i beni strumentali all'impresa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa novità della doglianza in appello.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per dedurre il divieto di ius novorum nel giudizio tributario di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accertamento sintetico, le spese per incrementi patrimoniali possono essere utilizzate dall'Ufficio per desumere un maggior reddito, quando siano compatibili con la disciplina del redditometro e con il quadro delle disponibilità dichiarate dal contribuente.
  • La circostanza che il bene acquistato sia strumentale all'esercizio di un'attività imprenditoriale non ne esclude automaticamente la rilevanza ai fini dell'accertamento sintetico, se la normativa applicabile ne contempla il valore come indice di capacità contributiva.
  • Una volta che l'Ufficio abbia individuato indici di capacità contributiva idonei a fondare l'accertamento sintetico, spetta al contribuente dimostrare le circostanze esimenti previste dalla legge, come la sufficienza di redditi dichiarati, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che censuri un passaggio motivazionale non coincidente con la vera ratio decidendi è inammissibile.
  • La deduzione della novità di una questione proposta in appello richiede rigorosa autosufficienza del ricorso per cassazione, con indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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