Cassazione Civile, Ordinanza n. 28110/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale fondato sull'errata compilazione del modello degli studi di settore da parte di una società esercente autoscuola: l'Ufficio ha rilevato l'indicazione di un numero inferiore di autovetture a doppi comandi e di un valore dei beni strumentali inferiore a quello risultante dai registri, ritenendo, con i dati corretti, incongrui e incoerenti i ricavi dichiarati. L'Amministrazione ha quindi emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, fondato su ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, e successivi avvisi verso i soci per utili extracontabili, con contestazione da parte dei contribuenti sia della legittimità e motivazione dell'accertamento societario sia della tassazione dei soci. In cassazione è stato proposto ricorso con tredici motivi, ma nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex L. n. 197/2022, comprovando il versamento delle somme dovute e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che le controversie erano state definite agevolmente ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022, con deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza, disponendo che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione legislativa. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, perché la definizione agevolata ha assorbito il merito.
Norme richiamate
art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993
richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore e sull'incongruità dei ricavi
art. 39, commi 1, lett. d) e 2, D.P.R. 600/1973
richiamato quale fondamento del potere di rettifica e ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi
art. 47, comma 1, D.P.R. 917/1986
norma invocata dai contribuenti per contestare la tassazione degli utili ai soci nella misura del 100% anziché del 40%
art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria... possono essere definite"
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, anche in cassazione, mediante pagamento dell'importo dovuto
art. 1, comma 196, L. n. 197/2022
prevede lo scomputo di quanto già versato e l'assenza di restituzione di eventuali eccedenze rispetto alla definizione
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
impone il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento entro il termine previsto, per ottenere la sospensione e poi l'estinzione
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto"
stabilisce che, in caso di deposito della documentazione prevista, il giudizio pendente è dichiarato estinto con ordinanza o decreto, e le spese restano a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della controversia tributaria pendente prevista dalla legge speciale, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La produzione in giudizio della domanda di definizione e della prova del pagamento, nei termini e con le modalità richieste dalla disciplina speciale, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo.
- In presenza di una definizione agevolata validamente perfezionata, la Corte non si pronuncia sul merito dell'accertamento fiscale né sui motivi di censura proposti nel ricorso.
- La disciplina speciale sulla definizione delle liti tributarie prevale sulla prosecuzione del giudizio e comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
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