Cassazione Civile, Ordinanza n. 41330/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 1998 emesso nei confronti di una socia di una società a ristretta base partecipativa, in conseguenza di un maggior reddito accertato in capo alla società. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la contribuente non avesse provato che i maggiori ricavi societari fossero stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti ai soci. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto un solo motivo: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato la documentazione bancaria da cui, secondo la ricorrente, risultava che nell'anno d'imposta non aveva percepito utili dalla società partecipata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto rilevante sia stato comunque considerato. Nel merito, ha ribadito che l'accertamento di maggiori redditi in capo a una società a ristretta base partecipativa genera la presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci, anche in ipotesi di accertamento con adesione, e che il socio può vincerla solo provando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. La prova dell'assenza di accrediti sul conto corrente personale è stata ritenuta inconferente, perché non dimostra la destinazione sociale degli utili extracontabili. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese perché l'Amministrazione è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.
Richiamato ai fini della definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile la sola omessa o insufficiente valutazione di documenti: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo che, se considerato, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa.
- In tema di società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito definitivamente accertato in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci secondo la partecipazione sociale, indipendentemente dalla modalità con cui il reddito societario è stato accertato.
- Il socio che intenda superare la presunzione di distribuzione pro quota deve fornire prova contraria specifica sulla destinazione degli utili extracontabili, dimostrando che essi sono stati accantonati o reinvestiti nell'ambito sociale.
- La prova della mancata movimentazione di somme sul conto corrente personale del socio è, da sola, inconferente a vincere la presunzione di percezione/utilizzo degli utili, perché non dimostra la diversa destinazione sociale delle somme.
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