Cassazione Civile, Sentenza n. 23745/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Lioni contro il pignoramento effettuato da LI.MA.GI. S.r.l.; principali questioni: validità e opponibilità della cessione del credito da Tekosan a LI.MA.GI., effetto liberatorio del pagamento effettuato dal Comune ai dipendenti di Tekosan ai sensi dell'art.1676 c.c. (se effettuato dopo la notifica della cessione), efficacia preclusiva/di giudicato di eventuali statuizioni di primo grado sull'inesigibilità del credito per pignoramento esattoriale notificato all'aggiudicataria (Tekosan).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale (art. 360 n. 3 c.p.c.): la Corte d'appello ha erroneamente qualificato come non impugnato e idoneo a sorreggere la decisione di primo grado un rilievo relativo all'inesigibilità del credito derivante da un pignoramento esattoriale effettuato contro Tekosan, mentre tale rilievo era, nella logica del giudice di primo grado, un obiter dictum consequenziale alla declaratoria di nullità della cessione (poi ritenuta valida in appello). Inoltre la Corte ha affermato che il pagamento ai dipendenti di Tekosan è avvenuto dopo la notifica della cessione a LI.MA.GI. e, quindi, non poteva essere liberatorio nei confronti della cessionaria; per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata per nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il pagamento del committente ai dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art.1676 c.c., se effettuato dopo la comunicazione/notifica della cessione del credito al committente non libera quest'ultimo nei confronti della cessionaria
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, titolo dell'azione esperita dal Comune di Lioni
Regola sulla sospensione dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione per questioni relative all'opponibilità della cessione
art. 48‑bis D.P.R. n. 602/1973
Richiamata dalla corte d'appello come norma che limita i pagamenti da parte di enti pubblici verso soggetti debitori nei confronti dell'agente della riscossione; la Cassazione ha evidenziato che il pignoramento richiamato era nei confronti di Tekosan e non della cessionaria, perciò tale norma non poteva sorreggere il giudizio rispetto a LI.MA.GI.
Richiamata in primo grado dal Comune come eccezione di impignorabilità delle somme presso il tesoriere; nel giudizio di merito tale questione non è stata riproposta e non costituisce oggetto centrale della cassazione
Richiamati come riferimenti in tema di opponibilità e trasferimento dei diritti (la Corte applica il principio secondo cui la notifica della cessione rende opponibile l'atto al debitore, con conseguente inefficacia liberatoria di pagamenti successivi)
Richiamato nelle censure iniziali; la decisione si fonda comunque sui principi di opponibilità della cessione e sugli effetti del pagamento successivo alla notifica
Citato in motivi di ricorso relativi a violazione di norme sul giudicato e sull'efficacia delle sentenze; la Corte analizza se parti della motivazione di primo grado fossero ratio decidendi o mero obiter dictum
Massime di principio
- La notifica della cessione di un credito al debitore rende la cessione opponibile: qualsiasi pagamento effettuato dal debitore dopo tale notifica non lo libera nei confronti della cessionaria.
- Occorre distinguere chiaramente tra ratio decidendi e obiter dictum: una motivazione accessoria o consequenziale del primo grado non può essere trasformata in motivo decisivo e vincolante se non è stata specificamente impugnata e se non attiene all'oggetto dell'opposizione.
- Il pignoramento esattoriale notificato a terzi (es. all'agente della riscossione contro la cedente) non incide automaticamente sull'esigibilità del credito della cessionaria se la cessione è stata regolarmente notificata e resa opponibile.
- Il difetto di interesse o l'extra-petizione (statuito dal tribunale su motivi non dedotti dalle parti) può rendere parte della decisione inammissibile o non idonea a creare effetti di giudicato nei confronti di terzi non coinvolti.
- In caso di contrasto fra statuizioni di primo e secondo grado su profili di opponibilità della cessione e di decorrenza degli effetti liberatori dei pagamenti, la valutazione deve basarsi sulla data di notifica della cessione e sull'effettiva titolarità del credito al momento del pagamento.
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