Cassazione Civile, Sentenza n. 23782/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione risarcitoria per danni da calunnia e diffamazione in atti giudiziari. Il ricorrente lamenta dichiarazioni rese da Alberto Marucci (17 luglio 1994) e confermate da Alberto Ginobbi, lamentando di aver subito danni quantificati in Euro 10.000.000,00. In cassazione ha dedotto due censure principali: (1) errata individuazione del dies a quo della prescrizione (giudici di merito avevano fatto decorrere il termine dal rinvio a giudizio nel marzo 2001, mentre il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla sentenza penale di assoluzione diventata definitiva o almeno dalla data dell'ultima affermazione pregiudizievole del 2 dicembre 2004 o dall'interrogatorio che avrebbe dimostrato la falsità delle dichiarazioni del 4 aprile 2006); (2) applicazione errata del termine prescrizionale, ritenendo che dovesse applicarsi il termine più lungo (12 anni) previsto per le azioni risarcitorie derivanti da reato antecedente alla riforma del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il dies a quo dovesse essere ancorato alla sentenza di assoluzione o a date successive: richiamando l'art. 2935 c.c. e la giurisprudenza consolidata, ha confermato che la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto (o avrebbe dovuto avere con ordinaria diligenza) la conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua attribuibilità a un determinato soggetto; nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivatamente individuato tale momento nel rinvio a giudizio (marzo 2001). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione previsto dall'art. 366 c.p.c. (il ricorrente non ha indicato in quali atti e in quale fase avesse dedotto la questione circa l'applicabilità del termine più lungo) e, sostanzialmente, perché chiedeva una rivalutazione di fatti di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore delle parti controricorrenti con liquidazioni specifiche (importi indicati in dispositivo) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere, con ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno e dell'addebitabilità a un soggetto determinato.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla prescrizione; il giudice di legittimità non ha ritenuto risolutiva la censura fondata su questa disposizione rispetto alla motivazione di merito.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla durata della prescrizione per il danno derivante da reato; la Corte ha ritenuto la contestazione inammissibile per difetto di specificazione e perché sostanzialmente mirava a rimettere in discussione fatti di merito.
Richiamato quale riferimento ai reati invocati (false dichiarazioni); la Corte ha considerato irrilevante ai fini del dies a quo la persistente pendenza del procedimento penale rispetto alla conoscibilità, ai fini civilistici, delle dichiarazioni rese.
Norma sulla diffamazione citata nel contesto della qualificazione delle dichiarazioni; la Corte conferma che per i danni da dichiarazioni diffamatorie il dies a quo può essere anteriore alla definizione del procedimento penale, essendo decisiva la conoscenza delle dichiarazioni e del danno.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte osserva l'inammissibilità di riferirsi a parte del n. 5 non più vigente e valuta le censure secondo i parametri di ammissibilità delineati dalla norma.
Applicato per valutare la conformità formale del ricorso: la Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per mancata specificazione di dove e in quale atto in sede di merito fosse stata dedotta la questione invocata.
Richiamato come collegamento operativo all'onere di indicare nei motivi di cassazione dove sono prodotti gli atti o documenti rilevanti in sede di merito; mancanza di tale indicazione rende il motivo viziato.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contribuzione.
disposizioni emergenziali (art. 8 comma 8 d.l. 29/12/2022 n. 198; art. 221 comma 8 d.l. 19/5/2020 n. 34 e art. 23 commi del d.l. 28/10/2020 n. 137)
Richiamate per giustificare lo svolgimento di parte dell'udienza in camera di consiglio senza gli interventi in presenza, a titolo delle misure transitorie introdotte nei periodi emergenziali; questioni processuali organizzative e non decisive sulla materia del contendere.
Massime di principio
- Per le azioni risarcitorie da dichiarazioni (diffamazione, calunnia) la prescrizione decorre quando la vittima ha avuto o avrebbe dovuto avere, con ordinaria diligenza, la conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua attribuibilità a un soggetto determinato; non è necessario attendere la definizione del procedimento penale.
- La determinazione del dies a quo della prescrizione è questione di fatto di competenza del giudice di merito e la Corte di cassazione sindaca tale accertamento solo se sia privo di adeguata motivazione o affetto da errori di diritto o logica.
- In cassazione i motivi devono essere specifici: se si invoca l'applicazione di una diversa durata prescrizionale o l'esistenza di un fatto/documento, occorre indicare con precisione in quale atto e in quale fase della causa ciò sia stato dedotto e prodotto; l'assenza di tale specificazione può determinare l'inammissibilità.
- Non è consentito, con i mezzi della cassazione, sollecitare una rivalutazione globale delle circostanze di fatto decise in merito: questioni di fatto adeguatamente motivate in grado di merito sono insindacabili.
- Se si intende fondare l'azione risarcitoria su una reiterazione della condotta occorre dimostrare il carattere novativo dell'episodio rispetto al dies a quo già accertato; la mera allegazione senza prova e contestualizzazione non modifica automaticamente il termine prescrizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23724/2023 del 03/08/2023
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23745/2023 del 03/08/2023
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23754/2023 del 03/08/2023
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23766/2023 del 03/08/2023
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23767/2023 del 03/08/2023
- Sentenza civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 23776/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →