Cassazione Civile, Sentenza n. 23754/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi (proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) relativa a un immobile pignorato e trasferito dopo aggiudicazione. Il ricorrente censurava il mancato accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi dopo il decreto di trasferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorso non indicava chiaramente i debitori esecutati, il titolo esecutivo e il credito azionato, né i litisconsorti necessari intervenuti, rendendo impossibile la valutazione del merito. Perciò la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, e si è dato atto dell'applicazione degli obblighi contributivi previsti dall'art. 13, co. 1‑quater del D.P.R. 115/2002 (come introdotto dalla legge n. 228/2012).
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha interpretato questa disposizione come prescrittiva del requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione: il ricorso deve fornire una chiara e completa esposizione del fatto sostanziale e processuale, delle reciproche pretese e delle argomentazioni essenziali, pena l'inammissibilità.
art. 617 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nella vicenda il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 dopo il trasferimento dell'immobile e la norma costituisce il quadro fattuale della pretesa impugnata.
art. 331 c.p.c.
Riferita come norma per l'integrazione del contraddittorio: la Corte richiede l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari nel ricorso per cassazione, per consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi di tale articolo.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La Corte ha richiamato la possibilità di rilevare d'ufficio questioni di carattere processuale o sostanziale; tuttavia, a causa delle lacune espositive del ricorso, non è stato possibile verificare se tali questioni sussistessero.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma richiamata (nella formulazione introdotta dall'art. 1, co. 17, legge 24/12/2012 n. 228) relativa agli obblighi contributivi in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sua applicabilità per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale fornire una esposizione sommaria, ma completa, dei fatti e delle posizioni delle parti: mancanze su identità dei debitori, titolo esecutivo o altro impediscono l'ammissione del ricorso.
- In materia di opposizioni agli atti esecutivi, il ricorso deve indicare esattamente tutti i creditori procedenti o intervenuti (litisconsorti necessari); l'omissione comporta inammissibilità.
- Documenti o atti successivi al ricorso non colmano una carenza originaria dell'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione.
- Se il ricorso è inammissibile per carenze formali/sostanziali, la Corte può non pronunciarsi sul merito e rifiutare anche di enunciare principi di diritto.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e a oneri contributivi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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