Cassazione Civile, Sentenza n. 23766/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda risarcitoria per danni da calunnia promossa da Bartolini (e Ducci) in relazione a esposti e segnalazioni del 1998 che avrebbero portato ad un processo penale da cui gli attori furono poi assolti per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto l'appello principale ritenendo infondata la domanda nel merito, escludendo gli estremi della calunnia nella condotta degli appellati e ponendo le spese a carico degli attori. Bartolini ha impugnato in Cassazione denunciando (1) ultravpetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., (2) errata interpretazione della normativa penale sulla calunnia (sostenendo che non sia necessaria una denuncia formale), (3) omessa valutazione di prove decisive (verbali e lettere del 1998) e (4) omissione di motivazione su fatti decisivi, in particolare la presunta falsificazione del certificato di ultimazione dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità parziale del ricorso nei confronti dell'intimata Gabriella Miseroni per tardiva notificazione del ricorso nei suoi confronti e ha condiviso l'orientamento secondo cui l'obbligazione solidale passiva non determina di regola litisconsorzio necessario. Sui motivi di merito la Corte ha ritenuto i vari profili come tentativo di rinnovare il giudizio di fatto già svolto dal giudice del merito e, quindi, inammissibili per mancanza dei requisiti di specificità richiesti in Cassazione o perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in questa sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 9.200,00 (più spese forfetarie e accessori di legge) e dovrà versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi denunciati fossero generici, attinenti a valutazioni di merito o privi della specificità richiesta per consentire il controllo di legittimità
art. 368 c.p.
non presente testo integrale nella sentenza
Norma penale sulla calunnia: la decisione di merito ha valutato l'insussistenza degli elementi materiali del reato; la Cassazione ha escluso sindacabilità di tale valutazione di fatto in sede di legittimità
art. 2043 c.c.
non presente testo integrale nella sentenza
Principio generale della responsabilità civile extra contrattuale per fatto illecito; la domanda risarcitoria avanzata si fondava su questa norma ma la Corte d'appello l'ha ritenuta infondata per mancanza del fatto illecito (calunnia)
art. 365 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della procura speciale
La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui la procura su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto è idonea per il giudizio di cassazione, superando l'eccezione di nullità per difetto di procura speciale
art. 83 c.p.c. (riforma)
richiamata nella motivazione giurisprudenziale
Riferimento alla riforma che ha inciso sui requisiti della procura; utile a concludere per la validità della procura anche se non contenuta in calce all'atto
art. 366 c.p.c.
richiamato nella motivazione
Principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato con precisione i passi e l'ambito delle censure richiesti
art. 102 c.p.c.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio
La Corte ha esaminato l'eccezione circa inscindibilità e violazione del contraddittorio, ritenendo che l'obbligazione solidale passiva non comporti automaticamente litisconsorzio necessario e che dunque la tardiva impugnazione sia rilevante solo rispetto alla convenuta non appellata
art. 13 DPR n. 115/2002
comma 1-quater (contributo unificato)
La sentenza dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato come previsto dalla normativa
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione di merito: i motivi devono denunciare vizi di diritto specifici e autosufficienti; censure generiche o richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- Per le domande di risarcimento per calunnia il giudice civile valuta l'esistenza degli elementi costitutivi del reato; tuttavia le sue valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio motivazionale grave e specifico.
- La tardiva notificazione dell'impugnazione a una delle controparti può determinare l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti; l'obbligazione solidale passiva di norma non determina litisconsorzio necessario che vincoli l'impugnazione.
- Le questioni processuali relative alla validità della procura devono essere valutate alla luce dell'orientamento secondo cui la procura su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto è riconosciuta valida per il giudizio di cassazione.
- L'omesso esame di singoli documenti è rilevante in Cassazione solo se tali documenti costituiscono fatti storici controversi e decisivi e la mancata motivazione incide realmente sul diritto; in mancanza, la censura è inammissibile.
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