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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23724/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha chiesto il rimborso degli oneri per garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 relativamente al credito IVA dell'annualità 2007. La CTR aveva respinto il ricorso rilevando che la fideiussione era stata prestata volontariamente dalla contribuente e non espressamente richiesta dall'Amministrazione e che mancava un accertamento giudiziale definitivo circa l'infondatezza della pretesa impositiva. L'Agenzia ha inoltre dedotto la decadenza biennale prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'istanza di rimborso fosse tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Sorgenia Power e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile l'efficacia esterna del giudicato formatosi in un altro procedimento favorevole alla società (medesime parti, identità di causa petendi e petitum e di questioni giuridiche/fattuali durature), ha affermato che l'art. 8 comma 4 della legge n. 212/2000 ricomprende i costi delle garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso e che la polizza fideiussoria di cui all'art. 38-bis è autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché l'azione di rimborso degli oneri fideiussori non è assoggettata al termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso iniziale della società. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La polizza fideiussoria prevista per il rimborso IVA ha funzione autonoma rispetto al rapporto d'imposta e serve a porre le parti nella posizione anteriore al rimborso; il costo della garanzia è rimborsoable e l'azione di rimborso degli oneri fideiussori non è assoggettata al termine biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.

  • art. 8 comma 4 legge n. 212/2000

    Il rimborso da parte dell'Amministrazione dei costi delle garanzie riguarda tutte le garanzie che il contribuente 'ha dovuto richiedere' per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso: l'espressione va intesa in termini di necessità/onere in rapporto allo scopo perseguito, non come obbligo normativo preventivo.

  • art. 21 e art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 (in relazione all'art. 19) si applica alla restituzione di tributi ma non si estende all'azione autonoma di rimborso degli oneri fideiussori ex art. 38-bis, per la natura autonoma di tale azione rispetto al rapporto d'imposta.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 n. 3 e n. 4)

    Gli argomenti di nullità o di violazione di legge sollevati dall'Agenzia sono stati esaminati: la omissione di pronuncia su una doglianza può essere sanata dalla Corte di Cassazione quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. C-387/16, C-254/16, C-107/10)

    La CGUE afferma che gli Stati possono determinare le modalità di rimborso dell'IVA purché il sistema non faccia correre al soggetto passivo alcun rischio finanziario; da ciò deriva l'interpretazione favorevole all'obbligo di tutelare l'integrità patrimoniale del contribuente mediante rimborso dei costi delle garanzie.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha prestato una fideiussione per ottenere il rimborso o la sospensione del pagamento, i costi di tale garanzia possono essere rimborsati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.212/2000, anche se la garanzia non era espressamente richiesta dall'Amministrazione, purché sia risultata necessaria per perseguire lo scopo.
  • L'azione di rimborso degli oneri fideiussori ex art. 38-bis è autonoma rispetto all'azione di restituzione di tributi e, perciò, non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992.
  • Un giudicato formato in un procedimento diverso può avere efficacia esterna (efficacia espansiva) contro le stesse parti quando vi sia identità di rapporto, causa petendi, petitum e di questioni giuridiche o di fatto durevoli nel tempo: in tal caso impedisce il riesame delle stesse questioni.
  • La tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente è principio prevalente: le interpretazioni delle norme interne devono essere compatibili con il diritto dell'Unione che vieta di far correre un rischio finanziario al soggetto passivo in materia di rimborso IVA.
  • Se una questione rimessa all'attenzione della Corte è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente senza rinvio; ciò vale anche per doglianze sulla mancata pronuncia della giurisdizione di merito.

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