Cassazione Penale, Sentenza n. 39597/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Genova che li aveva dichiarati colpevoli per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 30 legge n. 394/1991, perché avevano posto in opera malta cementizia lungo un percorso pedonale all'interno del Parco naturale regionale di Portofino senza autorizzazione e avevano commissionato il sorvolo non autorizzato dell'area con un elicottero (fatti tra 1/11/2018 e 31/01/2019). In cassazione deducevano principalmente: a) che l'art. 30 legge 394/1991 non è applicabile ai parchi regionali ma solo ai parchi nazionali; b) che il regolamento e la normativa regionale non vieterebbero in termini assoluti il sorvolo (salvo eccezioni) e che l'uso della malta poteva essere giustificato come intervento manutentivo, non essendovi prova certa del tipo di lavori contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 30, comma 8, legge n. 394/1991 estende espressamente le sanzioni penali anche alle violazioni dei regolamenti dei parchi naturali regionali e alle misure di salvaguardia previste dalle leggi regionali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: il regolamento regionale e quello del Parco vietano il sorvolo a bassa quota salvo casi tassativi che richiedono comunque comunicazione o autorizzazione preventiva all'ente di gestione; nel caso di specie non vi è stata alcuna comunicazione preventiva né nulla-osta per i lavori con malta cementizia, perciò la condotta resta illecita. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile, liquidate in €3.160,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato contestato come fatto commesso insieme o con concorso fra più soggetti
Legge n. 394 del 1991, art. 30, comma 1 e comma 8
"[l]e sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali"
La Corte interpreta il comma 8 come estensivo: le sanzioni penali previste dall'art. 30 si applicano anche alle trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali e alle misure regionali di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette
Legge regionale Liguria n. 12 del 1995, art. 42, comma 1, lett. n)
Riferimento normativo regionale richiamato dal Tribunale per vietare specifiche condotte di sorvolo nell'ambito del parco
Regolamento del Parco di Portofino, art. 23 lett. d) e art. 38
Il regolamento del Parco vieta la realizzazione di opere senza autorizzazione (art. 23) e disciplina il divieto di sorvolo (art. 38); le condotte contestate violano tali disposizioni
Legge regionale Liguria n. 37 del 1992, art. 1 e art. 2
"[f]ino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394... è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio... tranne i casi di operazioni di soccorso... attività di rifornimento... costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca"
Stabilisce il divieto temporaneo di sorvolo a bassa quota con elencazione tassativa dei casi eccezionali; rinvia alla disciplina regionale che poi ha regolamentato i casi e le procedure
Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 4 del 15/12/1993 (regolamento regionale), art. 3, art. 5 e art. 6
"art. 3 ... è vietato il sorvolo ... ad un'altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.)... salvo ... nei casi previsti dall'articolo 5"; "art. 5 ... elenco tassativo dei casi che consentono il sorvolo a bassa quota"; "art. 6 ... comunicazione preventiva all'ente di gestione dell'area protetta"
Il regolamento fissa un'altezza minima (1500 FT), individua casi eccezionali che consentono sorvoli/atterraggi a bassa quota e richiede comunicazione preventiva all'ente di gestione; l'assenza di tale comunicazione impedisce di considerare legittimo il sorvolo
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Menzi onata dai ricorrenti come possibile quadro sanzionatorio alternativo per le aree istituite, ma la Corte richiama la prevalenza e l'applicabilità dell'art. 30 legge 394/1991 ai regolamenti regionali/di parco
Codice di procedura penale, art. 616
Permette alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso imputabile a colpa del ricorrente, di condannare al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e alle spese processuali
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Introdotta la facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso, valutandone le ragioni; applicata per fissare la somma da versare alla Cassa delle ammende
Decisione Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per affermare che l'inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente comporta l'onere delle spese del procedimento
Massime di principio
- Le sanzioni penali previste dall'art. 30 della legge quadro sulle aree protette (394/1991) si applicano anche alla violazione dei regolamenti dei parchi naturali regionali e alle misure di salvaguardia previste dalle leggi regionali: non è corretto sostenere che la norma valga solo per parchi nazionali
- I divieti di sorvolo a bassa quota e di atterraggio nelle aree protette sono disciplinati in modo tassativo: anche quando esistono eccezioni (soccorso, pubblica necessità, rifornimento, lavori ecc.), tali eccezioni richiedono comunque la preventiva comunicazione o autorizzazione dell'ente di gestione; l'assenza di comunicazione/autorizzazione rende il sorvolo illecito
- L'esecuzione di lavori o l'esecuzione di opere all'interno di un parco naturale regionale richiede il nulla-osta dell'ente competente; la giustificazione ex post sulla natura manutentiva dell'intervento non sostituisce la mancanza di autorizzazione
- In sede di impugnazione in Cassazione occorre formulare motivi specifici e completi (es. contestazione della fattispecie o deduzione precisa di travisamento della prova o della prescrizione); motivi generici o non documentati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'aggravio di oneri pecuniari
- La Corte può aggravare la sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) se l'inammissibilità del ricorso è addebitabile a colpa del ricorrente, e condannare al rimborso delle spese della controparte civile
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