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Sentenza

Sentenza del 19/01/2023 n. 1628 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF pagata da D.D. per gli anni 1990, 1991, 1992, deducendo il diritto al rimborso in quanto il contribuente era residente in un comune colpito dal sisma del 1990. Dopo il silenzio-rigetto dell'Agenzia, i ricorrenti vinsero in primo grado (C.T.P.) e in appello (C.T.R.), che riconobbero il rimborso complessivo e, con giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 546/1992, la C.T.R. ordinò all'Agenzia di pagare la somma residua di Euro 4.741,29 nominando un Commissario ad acta. L'Agenzia propose ricorso per cassazione contestando l'applicabilità della disciplina novellata (L. 190/2014, comma 665, come modificata dal D.L. 91/2017) e sostenendo che lo ius superveniens dovesse limitarne l'obbligo, oltre a censurare la distribuzione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile per tardiva notifica a controparte: la sentenza della C.T.R. era stata notificata via PEC il 15 maggio 2020; il ricorso della A.d.E. è stato notificato il 15 luglio 2020 quando il termine di 60 giorni era scaduto il 14 luglio 2020. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate dall'Amministrazione. Il ricorrente ha quindi mantenuto la pronuncia di ottemperanza e l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese (compensi Euro 3.500,00, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00, accessori di legge).

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    La Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma novellata perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali; l'Agenzia sosteneva che la modifica dovesse limitare la condanna dell'ottemperanza ma la questione è rimasta non decidenda.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Richiamato dall'Agenzia come norma sopravvenuta che avrebbe dovuto applicarsi (ius superveniens); tuttavia la Corte non ha valutato la fondatezza di tale applicazione per inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Norma applicata in sede di giudizio di ottemperanza dalla C.T.R. per ottenere l'esecuzione della sentenza e l'emissione dell'ordine di pagamento residuo; la Cassazione ha lasciato ferma tale pronuncia non essendovi esame di merito.

  • L. 21 gennaio 1993, n. 54, art. 3-bis

    Rilevata in relazione alla notificazione tramite posta elettronica certificata: la sentenza di C.T.R. è stata notificata via PEC il 15/05/2020 e tale data è stata assunta come momento iniziale del termine di 60 giorni per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato nella rubrica del ricorso per la tipologia di censura formulata (violazione/errata interpretazione di norme); la Corte non ha tuttavia pronunciato sulla fondatezza del motivo per inammissibilità procedurale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte osserva che, trattandosi di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura), l'esenzione/disciplinare prevista dall'art. 13, comma 1-quater non si applica nel caso concreto.

Massime di principio

  • La tempestività della notificazione del ricorso per cassazione è essenziale: la mancata notifica entro il termine (qui 60 giorni) rende il ricorso inammissibile anche se il motivo è sostanzialmente rilevante.
  • La data di notifica via PEC della sentenza costituisce il punto di partenza per il computo dei termini processuali; un giorno di ritardo nella notificazione del ricorso è sufficiente a precludere la cognizione della Corte.
  • Se il gravame viene dichiarato inammissibile per vizi procedurali, le questioni sostanziali (es. applicabilità di norme sopravvenute o modifiche legislative) restano inevase: per preservare la cognizione è fondamentale curare la correttezza formale delle notifiche.
  • In giudizi di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/1992 il giudice può ordinare l'adempimento e nominare il commissario ad acta per l'esecuzione di somme ritenute dovute; tali provvedimenti restano esecutivi se non revocati in sede di legittimità ammissibile.
  • Nelle controversie tributarie il relativo diritto al rimborso per eventi straordinari (es. regime di favore per residenti in zone colpite da sisma) deve essere fatto valere con adeguata documentazione in sede amministrativa e giudiziale; l'Amministrazione può invocare norme sopravvenute, ma tale eccezione va valutata in ordine al merito solo se il giudizio di legittimità è ammissibile.
  • La posizione processuale della pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura generale comporta regole particolari in materia di contributo unificato e soccombenza; è opportuno valutare preventivamente gli oneri processuali con il proprio ufficio legale.

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