Sentenza del 19/01/2023 n. 1543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso IRPEF relativa al trattamento di fine servizio (indennità/Trattamento di fine servizio liquidato al pensionamento). Il contribuente sosteneva che dalla base imponibile dovesse essere esclusa una quota corrispondente al rapporto tra i contributi previdenziali versati dal lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dall'ente, e che tale esclusione dovesse applicarsi anche ai periodi riscattati dal lavoratore (periodi pre-ruolo/contribuzione volontaria). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR lo aveva parzialmente riformato però ritenendo applicabile la detrazione anche ai periodi di contribuzione figurativa; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando l'applicabilità della detrazione ai periodi integralmente a carico del lavoratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della C.T.R. e decidendo nel merito. Ha ritenuto che l'ulteriore detrazione prevista dal D.P.R. 917/1986, art. 19, comma 2-bis (la percentuale calcolata sul rapporto tra aliquota del contributo a carico del lavoratore e aliquota complessiva), si applica solo alle indennità formate con contribuzioni congiunte di datore e lavoratore (contribuzione 'duale'). Ha escluso l'applicabilità della detrazione ai periodi riscattati a domanda e in generale alla contribuzione volontaria interamente a carico del lavoratore. Di conseguenza ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate e il contribuente è condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2-bis
L'ammontare netto delle indennità ... alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto ... fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza
La Corte interpreta la norma nel senso che la detrazione spetta solo quando all'indennità concorrono contributi obbligatori sia del datore sia del lavoratore (contribuzione 'duale'); non si estende ai periodi riscattati o alla contribuzione volontaria interamente a carico del lavoratore.
L. n. 482 del 1985, art. 2
Norma richiamata nel quadro delle indennità di buonuscita; la giurisprudenza e la Consulta hanno distinto le indennità derivanti da contribuzione congiunta da quelle derivate da riscatto/volontarie, ritenendo che per queste ultime non trovi applicazione la stessa detrazione.
D.P.R. n. 1032 del 1973 (riscatto periodi pre-ruolo)
Riferimento normativo sul meccanismo del riscatto: il riscatto è esercizio di facoltà che crea contribuzione volontaria, con caratteri diversi dalla contribuzione obbligatoria congiunta e quindi la relativa quota di indennità assume fisionomia distinta e non beneficia della stessa detrazione.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 14
Norma che esclude la detrazione per i periodi di anzianità convenzionale in analogia alla scelta normativa di non applicare la riduzione nei casi di contribuzione convenzionale/volontaria; la Corte richiamala per confermare la razionalità della distinzione.
Massime di principio
- La detrazione prevista dall'art. 19, comma 2-bis del D.P.R. 917/1986 si applica esclusivamente alle indennità formate con contribuzione congiunta (datore di lavoro + lavoratore).
- I periodi riscattati su base volontaria o pre-ruolo, la cui contribuzione è integralmente a carico del lavoratore, non danno diritto alla detrazione/parziale esenzione fiscale prevista per le contribuzioni 'duali'.
- In controversie simili l'argomento decisivo è la natura della contribuzione che ha formato l'indennità: obbligatoria e ripartita tra datore e lavoratore (applicabile) vs volontaria/riscatti (non applicabile).
- Occorre documentare con chiarezza la natura dei versamenti: se esistono versamenti obbligatori a carico del datore per i periodi considerati la detrazione può essere richiesta e calcolata con il rapporto tra aliquota a carico del lavoratore e aliquota complessiva; in assenza di tali versamenti la richiesta va probabilmente respinta.
- Data la giurisprudenza non del tutto uniforme nel tempo, nelle situazioni borderline è utile esperire prima un'istanza amministrativa motivata e, se necessario, sostegno giurisprudenziale specifico (es. documenti che provino la contribuzione congiunta) prima di azioni giudiziarie.
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