Sentenza del 19/01/2023 n. 60 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
ASD e L. 398/91 - Mancanza di requisiti formali e della iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - perdita dei benefici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S.I.A.E. ha riscontrato plurime irregolarità formali e sostanziali riguardanti l'A.S.D.: atto costitutivo/statuto non conformi (assenza della dicitura "copia conforme all'originale" e data di registrazione), previsione statutaria che consente la cessione o rivalutazione della quota associativa, mancata esibizione del registro verbali, dei rendiconti di bilancio, del libro dei soci, mancata opzione per il regime di cui alla L.398/91, mancata iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e mancata esibizione dei prospetti dei conti correnti per la tracciabilità degli incassi/pagamenti. Per tali carenze l'Ufficio ha disconosciuto i benefici di cui alla L.398/91, determinando un volume d'affari di € 56.059,00 e relative imposte e sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso dell'A.S.D. e dei responsabili (con alcuni ricorsi successivamente parzialmente differenti tra i rappresentanti), decisione poi confermata in appello: la Corte ha rigettato l'appello dell'A.S.D., confermando il disconoscimento dei benefici L.398/91, la determinazione del volume d'affari in € 56.059,00, l'IVA dovuta rilevata e le imposte accertate (tra cui IRES e IRAP) e le sanzioni; l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali determinate in complessivi € 2.000,00.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 398 (L. 398/91)
La Corte ritiene applicabile il regime agevolativo solo se sussistono i requisiti formali e sostanziali; in mancanza di questi si perde il beneficio e le attività possono essere considerate commerciali.
Art. 90, comma 18, Legge 28 dicembre 2001, n. 289 (L. 289/2002)
I requisiti statutari previsti devono essere non solo formali ma anche sostanziali; lo statuto da solo non è sufficiente a comprovare l'effettiva natura dilettantistica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4 comma 7 (D.P.R. 633/72)
Il divieto di distribuire utili e la non trasferibilità delle quote sono elementi che escludono il fine di lucro; una clausola statutaria che consente la cessione o rivalutazione della quota è incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro.
Legge 7 agosto 1999, n. 133, art. 25 comma 5 (L. 133/99)
L'obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti era previsto per la conservazione delle agevolazioni; la mancata esibizione dei prospetti ha impedito la verifica della contabilità, giustificando il disconoscimento dei benefici (la Corte considera irrilevante l'abrogazione successiva ai fini del controllo storico).
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158
L'abrogazione di talune disposizioni non impedisce che la mancanza di tracciabilità nella fase verificata costituisca motivo di disconoscimento dei benefici relativi al periodo accertato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1 lett. c) (D.P.R. 600/73)
L'Amministrazione finanziaria può rettificare le dichiarazioni anche sulla base di altri atti e documenti in suo possesso (in questo caso il verbale S.I.A.E.), giustificando gli accertamenti d'imposta.
Art. 2697 Codice Civile
L'onere della prova circa i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione spetta al soggetto che la invoca (l'A.S.D. non ha dimostrato i requisiti richiesti).
Massime di principio
- La mera indicazione nello statuto della finalità sportiva non è sufficiente per ottenere il regime agevolato: è necessario provare l'assenza di finalità di lucro con elementi sostanziali e documentali.
- L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e la formale opzione per il regime (quando prevista) sono requisiti importanti e la loro assenza può comportare la perdita dei benefici fiscali.
- La contabilità deve essere trasparente e ricostruibile: la mancata esibizione di bilanci, registro soci, verbali e prospetti dei conti correnti impedisce la verifica e favorisce l'esito sfavorevole al contribuente.
- Clausole statutarie che consentono trasferibilità o rivalutazione delle quote associative sono indici di potenziale fine di lucro e possono compromettere la qualificazione come A.S.D.
- Gli accertamenti svolti da altri enti (es. S.I.A.E.) possono costituire elementi di prova utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate per rettificare le dichiarazioni e recuperare imposte dirette e indirette.
- L'onere di provare il possesso dei requisiti agevolativi spetta all'associazione; in assenza di prova il regime favorevole viene negato e le attività possono essere ricondotte a oggetto commerciale con conseguenti imposte e sanzioni.
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