Sentenza del 19/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
IVA - detrazione - operazioni esenti - mancata compilazione sezionale dichiarazione iva annuale - tenuta contabilità separata - ininfluenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società esercitava due attività distinte: bar (imponibile IVA) e sala giochi (esente). Pur avendo tenuto contabilità IVA separate per le due attività, in fase di dichiarazione è stato compilato un unico modulo IVA indicando un solo codice attività, effettuata una sola liquidazione finale e segnalate le operazioni esenti come "occasionali" o "accessorie". Di conseguenza la contribuente ha portato in detrazione l'IVA relativa a costi riconducibili all'attività esente e non ha imputato ai costi della sala giochi la quota relativa agli acquisti/promiscui, determinando una detrazione indebità di IVA.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso: è stato confermato l'accertamento dell'Ufficio che ha recuperato l'IVA indebitamente detratta tramite l'applicazione del pro-rata generale ex art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 per un importo di € 8.419,00 (oltre interessi e sanzioni indicati nell'atto di accertamento). La Commissione ha però compensato le spese di lite tra le parti, considerato che i registri separati erano stati effettivamente tenuti e i costi imputabili alla sala giochi risultavano limitati.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 19, comma 5
Il fisco può applicare il metodo del pro-rata generale per determinare la quota di IVA indetraibile quando l'impresa effettua sia operazioni imponibili sia esenti e non si è proceduto correttamente alla separata dichiarazione/allocazione.
La dichiarazione IVA deve essere compilata con tanti moduli quanti sono i quadri/contabilità tenute: se esistono contabilità separate per attività soggette a regimi diversi, è obbligatorio presentare la dichiarazione separata corrispondente.
Massime di principio
- La tenuta di registri IVA separati è necessaria ma non sufficiente: occorre presentare distinti moduli di dichiarazione per ciascuna contabilità quando le attività seguono regimi IVA diversi (art.36 DPR 633/72).
- Se in dichiarazione si omette la separazione e si dichiara un'unica attività mistificando la natura esente/imponibile, l'Amministrazione può ricalcolare la detrazione con il pro-rata generale ex art.19(5) e recuperare l'IVA indetraibile.
- Per evitare contestazioni, imputare correttamente ai diversi rami d'azienda i costi promiscui e giustificare con documentazione la quota di utilizzo per l'attività esente rispetto a quella imponibile.
- In presenza di attività esenti rilevanti, valutare se convenga presentare istanza di correzione/amministrativa della dichiarazione prima di ricevere l'accertamento per ridurre sanzioni/contestazioni.
- Quando l'errore è procedurale (mantenimento di registri separati ma mancata compilazione separata del modulo), la sanzione può essere attenuata ma non esclusa: il diritto alla detrazione va ricostruito e dimostrato.
- Se le attività esenti sono limitate e i registri separati sono effettivamente tenuti, il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia ciò non impedisce il recupero dell'imposta indebitamente detratta.
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