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Sentenza

Sentenza del 19/01/2023 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento relative a numerose cartelle esattoriali. L'appellante deduceva: nullità delle notifiche eseguite a mezzo posta privata e mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa; decadenza/ prescrizione dei crediti (anche delle sanzioni amministrative); nullità o carenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di elementi essenziali e di motivazione (periculum in mora); carenza di motivazione degli interessi applicati; nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione degli elementi richiesti dall'art. 50 DPR 602/1973.

La decisione

Appello in gran parte respinto. Il Tribunale ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle: le notifiche operate dal concessionario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 sono valide anche se effettuate mediante servizio postale (forma semplificata) e non richiedono l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento; per le notifiche eseguite dai messi comunali ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, se la consegna è a persona diversa dal destinatario è sufficiente l'invio di raccomandata informativa semplice. Quanto alla prescrizione, il giudice ha confermato il principio che i crediti tributari erariali, in mancanza di norma contraria, si prescrivono in dieci anni (art. 2946 c.c.), con eccezione per sanzioni e interessi soggetti a prescrizione quinquennale e per specifiche fattispecie con termini diversi; nel caso concreto ha dichiarato prescritta una sola cartella relativa al bollo auto (cartella n. 041201600XX000 notificata l'8/9/2016) per decorso del termine triennale relativo al bollo auto, mentre ha rigettato tutte le altre eccezioni. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla carenza di motivazione del preavviso ipotecario e dell'intimazione e quelle sugli interessi. Condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado (E. 1.495) e dichiarazione di prescrizione limitata alla predetta cartella.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 26

    Consente la notifica delle cartelle tramite invio diretto da parte del concessionario; per il perfezionamento è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento o sul registro di consegna; non si applicano le regole della L. 890/1982 sulle notifiche postali giudiziarie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 50

    Disciplina l'avviso di intimazione di pagamento; si tratta di atto vincolato con contenuti predeterminati, la cui insufficiente motivazione non determina necessariamente l'annullamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600 - art. 60

    Regola le notifiche eseguite dai messi comunali o messi speciali; se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario è prevista la spedizione di raccomandata informativa semplice (non con avviso di ricevimento).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - artt. 6 e 7

    Norme sul diritto all'informazione e sulla trasparenza degli atti tributari; l'appellante contestava la mancata motivazione degli interessi, ma la giurisprudenza citata ha ritenuto la contestazione infondata alla luce di principi consolidati.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 20

    Prevede termini prescrizionali per le sanzioni amministrative tributarie (in generale quinquennale); il giudice ha comunque ricordato che la disciplina della prescrizione varia in funzione della natura del credito.

  • Codice Civile - art. 2946

    Stabilisce la prescrizione ordinaria decennale; il giudice ha richiamato la tesi secondo cui, in mancanza di norma contraria, i crediti tributari erariali sono soggetti alla prescrizione decennale.

  • Codice Civile - art. 2953

    Regola la conversione del termine prescrizionale; la giurisprudenza ha precisato che la mancata impugnazione della cartella non comporta automaticamente la conversione del termine breve in quello ordinario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite (es. S.U. n. 8416/2019; S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 24106/2019; Cass. n. 7656/2022)

    Costante orientamento secondo cui la nullità delle notifiche tramite postale privato riguarda soprattutto atti processuali; per gli atti tributari trovano applicazione specifiche forme semplificate (art. 26 e art. 60) e la disciplina della prescrizione deve essere letta con riferimento alla natura del credito (decennale per molti tributi erariali, quinquennale per sanzioni/interessi, termini specifici per alcune entrate).

Massime di principio

  • Le notifiche di cartelle di pagamento operate dal concessionario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 mediante servizio postale sono generalmente valide anche se effettuate con modalità "semplificate": la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina automaticamente la nullità.
  • Per le notifiche eseguite dai messi comunali ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario è sufficiente l'invio della raccomandata informativa semplice (non con avviso di ricevimento).
  • Il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari dipende dalla natura del credito: in mancanza di norma contraria i tributi erariali rilevanti tendono a essere soggetti al termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), mentre sanzioni e interessi possono essere soggetti a termini più brevi (quinquennale); alcuni tributi, come il bollo auto, hanno termini specifici (es. triennale).
  • La prescrizione decorre dalla notifica della cartella di pagamento; pertanto, per valutare la decorrenza è essenziale verificare la data effettiva di notifica e l'esistenza di eventuali atti interruttivi.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento sono atti per lo più vincolati: la motivazione può risultare dal richiamo agli atti presupposti (cartelle già notificate) e non sempre è necessario un'ampia motivazione aggiuntiva sul periculum in mora.
  • In casi analoghi conviene, se si contesta la validità della procedura di riscossione, documentare puntualmente le irregolarità di notifica (evidenze di mancata ricezione, date, eventuali firme non riconosciute) e verificare per ogni singolo carico il termine prescrizionale applicabile e l'eventuale esistenza di atti interruttivi o riaffidamenti.

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