Sentenza del 19/01/2023 n. 66 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio, richiamando un pvc della Guardia di Finanza, ha emesso avviso di accertamento per l'anno 2014 disconoscendo l'applicazione del regime speciale IVA di cui all'art. 34 DPR n. 633/1972 e recuperando maggiore imposta, sostenendo che l'attività di soccida non dava diritto al regime agevolato per mancanza dei requisiti di 'attività diretta' e inerenza; la società ha impugnato chiedendo il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo, la non abusività dell'operazione e subordinatamente la non applicabilità delle sanzioni per assenza di dolo o colpa.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello riformando la decisione di primo grado. Ha seguito l'orientamento della Suprema Corte (sentenze n. 987/2022 e n. 1146/2022) secondo cui il contratto di soccida configura un'impresa agricola associata e riconosce la qualifica di imprenditore agricolo anche al soccidante; ne consegue che sia il soccidante sia il soccidario possono avvalersi del regime speciale IVA di cui all'art. 34 per i prodotti derivanti dall'impresa comune. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
art. 34 D.P.R. n. 633/1972
Il regime speciale IVA è destinato al produttore agricolo; la Corte ha interpretato che rientrano nel novero i soggetti che svolgono l'attività agricola anche nell'ambito di un'impresa associata mediante contratto di soccida.
art. 10-bis L. n. 212/2000
Norma antielusiva utilizzata dall'Ufficio per disconoscere il regime agevolativo; la Corte ha ritenuto inapplicabile la contestazione antielusiva alla luce della sussistenza della sostanza economica e della qualificazione di attività agricola in capo al soccidante.
Codice Civile, artt. 2170, 2171, 2173, 2178
artt. 2170, 2171, 2173, 2178 c.c.
Il contratto di soccida è un contratto agrario associativo: il soccidante e il soccidario si associano per allevare e sfruttare bestiame, con ripartizione dei prodotti e dei rischi; il soccidante esercita la direzione dell'impresa, partecipando al rischio d'impresa.
Definisce l'impresa agricola: la Corte ha ritenuto che la soccida dia luogo a una impresa agricola associata rientrante nella nozione di impresa agricola.
Direttiva 77/388/CEE art. 25 e Direttiva 2006/112/CE art. 296
art. 25 Direttiva 77/388/CEE; art. 296 Direttiva 2006/112/CE
La normativa comunitaria valorizza la natura agricola e associativa della soccida e individua il destinatario del regime agevolativo nel produttore agricolo, anche se l'attività è svolta nell'ambito di un'azienda associata.
Regolamento/Normativa PAC e Reg. CE 1782/2003 art. 2
La disciplina PAC, attribuendo diritti in assenza di accordo sia al soccidante sia al soccidario, conferma il trattamento comune come produttori agricoli e la riconducibilità dell'attività a produzione agricola effettiva.
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1-bis, comma 6
art. 1-bis, comma 6 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Norma che prevede l'attribuzione dei diritti PAC in quota al soccidante e al soccidario in assenza di accordo, utilizzata dalla Corte come conferma legislativa della qualificazione agricola della soccida.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2
art. 36 co.2 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamata dall'appellante per contestare la motivazione di primo grado; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di nullità o insufficiente motivazione alla luce del riesame.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5 comma 1
art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 472/1997
Norma sulle sanzioni tributarie che richiedono dolo o colpa per la loro applicazione in alcuni casi; l'appellante ha chiesto eventualmente la disapplicazione delle sanzioni per mancanza di dolo/colpa.
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Norma sulle spese di giudizio; la corte ha comunque disposto la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Il contratto di soccida va valutato come un contratto agrario associativo che può dare vita a una impresa agricola comune; pertanto il soccidante non è automaticamente escluso dalla qualifica di produttore agricolo.
- Per l'applicazione del regime speciale IVA ex art. 34 DPR 633/1972 non è necessario che i beni prodotti transitino fisicamente nelle strutture del soccidante: rileva la partecipazione all'organizzazione dell'allevamento, la direzione, il conferimento degli animali e la condivisione del rischio d'impresa.
- La presenza di una forma associata (soccida) e la riconducibilità dei ricavi ai prodotti derivanti dall'impresa comune sono elementi che giustificano l'applicabilità del regime agevolativo anche al soccidante.
- L'Amministrazione finanziaria che deduca un abuso sulla base dell'art. 10-bis deve efficacemente dimostrare l'assenza di sostanza economica o la strumentalità dell'operazione; se sussiste la sostanza economica e la qualificazione agricola, l'argomentazione antielusiva può essere respinta.
- Documentazione contrattuale (contratti di soccida), elementi fattuali sulla gestione e sulla ripartizione dei prodotti/utili, e riferimenti normativi/comunitari sono cruciali per dimostrare la natura agricola e l'inerenza necessaria all'accesso alle agevolazioni.
- Se l'appellante contesta sanzioni amministrative, va valutata l'esistenza di dolo o colpa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 472/1997; in mancanza di prova di intenzionalità o colpa grave può essere chiesta la disapplicazione delle sanzioni.
- La giurisprudenza di legittimità può offrire orientamenti vincolanti: menzionare e confrontare le pronunce della Corte Suprema è efficace per consolidare la tesi della qualificazione agricola del soccidante.
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