Cassazione Civile, Ordinanza n. 25651/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro il decreto con cui il GIP di Roma aveva liquidato il compenso spettante per l’incarico di amministratore giudiziario di impianti fotovoltaici sottoposti a sequestro preventivo. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione, ritenendo corretta la liquidazione effettuata applicando i minimi tariffari previsti dal d.P.R. n. 117 del 2015 e la riduzione massima del 50% prevista dalla stessa disciplina, sulla base della considerazione che l’attività svolta fosse di routine, con controllo settimanale degli impianti e senza particolare impegno. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione delle norme che regolano la determinazione del compenso, perché la Corte avrebbe deciso secondo criteri equitativi anziché secondo parametri legali vincolanti; 2) nullità dell’ordinanza per motivazione apparente, per asserita mancata esplicitazione delle ragioni del convincimento e per omessa considerazione delle deduzioni sull’attività concretamente svolta; 3) violazione dell’art. 2233 c.c. e delle norme tariffarie, per mancata giustificazione del discostamento dal parametro medio e per ritenuta congruità del minimo; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte posto a carico della ricorrente l’onere di dimostrare attività di particolare rilievo, nonostante le prestazioni sarebbero state non contestate; 5) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata liquidazione del compenso con riferimento ai ricavi lordi dell’impresa amministrata; 6) violazione della norma regolamentare sulla riduzione del compenso, per avere applicato il coefficiente massimo di riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto. In sintesi, ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri legali di liquidazione del compenso, collocandosi tra minimo e massimo dei parametri normativi, senza ricorrere illegittimamente all’equità; che la motivazione dell’ordinanza non era apparente ma sufficiente secondo il minimo costituzionale, avendo spiegato che l’attività era routinaria e non particolarmente gravosa; che la scelta del minimo tariffario rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di motivazione inesistente; che non vi era inversione dell’onere della prova, poiché la Corte territoriale aveva semplicemente valutato non convincenti gli elementi allegati; che la doglianza sulla mancata considerazione dei ricavi lordi era generica e comunque smentita dalla motivazione, che dava conto dell’applicazione della riduzione anche a quelle voci; e che la censura sulla riduzione massima investiva una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato quale base normativa dell’opposizione e della liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione/sequestro.
art. 42, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato come norma che consente l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.
richiamato tra le norme che disciplinano il compenso dell’amministratore giudiziario.
richiamato tra le disposizioni applicate alla liquidazione del compenso.
art. 3, d.P.R. n. 117 del 2015
comma 1, lett. a); comma 1, lett. d); comma 2, lett. a)
stabilisce parametri legali vincolanti per la determinazione del compenso, con un minimo e un massimo; la liquidazione può collocarsi anche sul minimo, in base alla concreta attività svolta.
art. 4, d.P.R. n. 117 del 2015
prevede una riduzione del compenso fino al 50%; la sua applicazione nella misura massima è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata.
richiamato come criterio di adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione, ma non impedisce la liquidazione al minimo tariffario quando sia congrua rispetto all’attività prestata.
art. 111 Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da radicali contrasti interni.
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione non consente più la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione inesistente o apparente.
il motivo sulla prova è respinto perché la Corte non ha invertito l’onere probatorio, ma ha valutato il materiale allegato ritenendolo non idoneo a giustificare compensi più elevati.
richiamati come norme sulla valutazione della prova; la Corte esclude che il giudice di merito abbia violato tali regole.
la censura di omessa pronuncia è respinta perché la motivazione mostra che la questione dei ricavi lordi è stata considerata.
richiamato quale norma del sequestro preventivo cui era collegato l’incarico dell’amministratore giudiziario.
art. 12-sexies L. n. 356 del 1992
richiamato quale ulteriore base del sequestro nel cui ambito è stato conferito l’incarico.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario il giudice deve attenersi ai parametri legali applicabili, che delimitano un intervallo tra minimo e massimo; la scelta del minimo è legittima se sorretta da motivazione che valorizzi l’effettiva natura, qualità e gravosità dell’attività svolta.
- Il richiamo a criteri equitativi non è illegittimo quando sia usato solo come criterio di bilanciamento tra il diritto al compenso del professionista e l’interesse pubblico alla sostenibilità dei costi della procedura, purché la liquidazione resti ancorata ai parametri normativi.
- In cassazione non è più proponibile una censura di mera insufficienza della motivazione; il controllo è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorre se il giudice di merito non altera l’onere della prova, ma si limita a ritenere non convincente la dimostrazione offerta dalla parte a sostegno della propria pretesa.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione risulti, anche implicitamente, che il giudice ha esaminato la questione dedotta; la genericità del motivo di ricorso può da sola impedirne l’accoglimento.
- La scelta di applicare il coefficiente massimo di riduzione del compenso, quando la legge la consente, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o per motivazione inesistente.
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