Cassazione Civile, Ordinanza n. 03076/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2006 un Comune stipulava un contratto di appalto con una società per lavori pubblici relativi a urbanizzazioni di un piano industriale. L'impresa iscriveva una riserva, in particolare la n. 4, lamentando che il cantiere non era stato preso in consegna dalla committenza per un determinato periodo, con necessità di mantenere presidio di uomini, mezzi, materiali e attrezzature e con conseguenti maggiori costi, mancato utile e aggravio di spese generali, quantificati in euro 163.736,70. Il collegio arbitrale rigettava la domanda dell'impresa. Quest'ultima impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello chiedendone la nullità e la condanna del Comune al pagamento delle somme richieste; nel frattempo interveniva il fallimento della società e il curatore riassumeva il giudizio. La Corte d'appello accoglieva in parte l'impugnazione, dichiarava la nullità del lodo e condannava il Comune al pagamento della somma richiesta per la riserva n. 4, oltre accessori, ritenendo sussistente il ritardo colpevole nella riconsegna/collaudo e reputando il danno in re ipsa, con riferimento alle spese generali e al mancato utile. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla riserva e difetto di motivazione, per omesso esame delle singole voci di danno; 2) violazione dell'art. 829 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non poteva riesaminare il merito e che erano stati trascurati documenti decisivi, inclusa una lettera con cui l'impresa comunicava l'ultimazione dei lavori; 3) violazione degli artt. 2727 c.c. e 2041 c.c., censurando l'affermazione del danno in re ipsa e la mancanza di prova del fatto presupposto; 4) violazione dell'art. 25 del d.m. 145/2000, sostenendo che il mancato guadagno sarebbe risarcibile solo in caso di sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante e non nel caso di lavori terminati senza ordine di sospensione o formale mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente un vizio di motivazione apparente nella sentenza della Corte d'appello, perché la liquidazione del danno era stata effettuata con affermazioni apodittiche e senza un adeguato vaglio critico delle voci di danno e delle relative quantificazioni indicate dall'appaltatrice. Ha invece respinto le ulteriori censure, osservando che la Corte d'appello, nel giudizio di impugnazione del lodo in materia di lavori pubblici, poteva esaminare anche gli errores in iudicando; che i motivi terzo e secondo tendevano in sostanza a un nuovo esame di merito; e che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integrava, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato comunque considerato. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda relativa alla riserva n. 4 e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure per violazione di legge formulate dal ricorrente.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
È richiamato per dedurre il vizio di omesso o insufficiente esame di fatti decisivi; la Corte precisa che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide automaticamente con tale vizio.
art. 20 d.m. 29.5.1985
È evocato dal ricorrente e considerato dalla Corte nel quadro della disciplina delle riserve e dei danni da ritardo nel contratto di appalto pubblico.
art. 34 d.P.R. n. 554/1999
È richiamato insieme alle norme sulle riserve e sulle conseguenze del ritardo nella fase esecutiva dell'appalto pubblico.
È invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione della riserva.
La Corte afferma che, nei giudizi arbitrali relativi a lavori pubblici, il lodo è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; l'impugnazione per inosservanza delle regole di diritto in iudicando deve però restare nei limiti del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura interpretativa, ma la Corte non accoglie la doglianza come tale perché la questione è ricondotta al merito non riesaminabile nei termini prospettati.
È invocato per contestare l'uso della presunzione sul danno; la Corte afferma che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di merito.
È richiamato dal ricorrente nel tentativo di escludere il fondamento presuntivo del danno; la Corte non accoglie la doglianza sul punto.
La Corte osserva che la disciplina delle sospensioni disposte dalla stazione appaltante non esclude che possano prodursi danni anche quando il cantiere non sia ancora stato preso in consegna e restino oneri di mantenimento.
"nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici ... il lodo è impugnabile davanti alla Corte d'appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"
La Corte applica questa disciplina ai giudizi arbitrali relativi a lavori pubblici e, per effetto del comma 2, anche ai lodi non ancora definitivi al momento dell'entrata in vigore del decreto.
È il decreto che introduce la regola speciale sull'impugnabilità del lodo in materia di lavori pubblici anche per violazione di diritto nel merito.
È richiamato per spiegare il regime dell'art. 829, comma 3, c.p.c., applicabile ai procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 231/2000
È richiamato nel dispositivo della sentenza d'appello quale fonte degli interessi moratori riconosciuti sulla somma liquidata.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale in materia di lavori pubblici, il controllo della Corte d'appello può estendersi anche alla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ma non consente un libero riesame del fatto come in un nuovo giudizio di merito.
- L'impugnazione del lodo per violazione di legge in iudicando deve essere costruita nei limiti del corrispondente motivo di ricorso per cassazione; restano quindi inammissibili le censure che mirano, sotto la veste formale della violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di omesso esame di elementi istruttori non sussiste quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice; è necessario un vero e proprio omesso esame del fatto, non della singola prova.
- Nella liquidazione del danno da ritardo o da prolungamento del cantiere in appalto pubblico, non sono sufficienti formule apodittiche o richiami generici all'importanza del contratto e al ritardo dell'amministrazione: il giudice deve dare conto del percorso logico-giuridico seguito e del fondamento concreto delle singole voci di danno.
- La disciplina sulle sospensioni dei lavori non esclude, di per sé, il risarcimento di pregiudizi derivanti dal mancato tempestivo trasferimento del cantiere o dagli oneri di mantenimento del presidio, purché il danno sia adeguatamente allegato e motivato.
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