Cassazione Civile, Ordinanza n. 32641/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
I proprietari dell'edificio e il condominio hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'immobile denunciati in corso di tempo e solo parzialmente eliminati dall'impresa costruttrice in base a un precedente accordo transattivo. Tra i difetti residui rilevavano, per quanto qui interessa, la eccessiva rumorosità dell'impianto di ascensore e l'altezza insufficiente del vano scale che conduceva ai piani interrati. Il Tribunale aveva ritenuto responsabili la società costruttrice e, nei limiti del vizio dell'ascensore, anche il professionista che ne aveva curato la progettazione, ma la Corte d'appello ha escluso la responsabilità di quest'ultimo ritenendo che il progetto da lui predisposto non fosse quello effettivamente realizzato e che la causa della rumorosità fosse stata l'autonoma scelta della costruttrice di installare un impianto diverso e particolarmente rumoroso, oltre alla mancata insonorizzazione del vano. Quanto al vizio del vano scale, la Corte d'appello ha escluso la responsabilità del professionista perché l'errore di progettazione delle strutture in cemento armato era riferibile a un diverso tecnico intervenuto in una fase successiva. Con il ricorso per cassazione i condomini hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 40 e 41 c.p., 1669 e 2697 c.c., sostenendo che il progettista dovesse rispondere comunque, quale concorrente nella causazione del grave difetto, e che la Corte avesse invertito l'onere della prova; 2) nullità della motivazione per apparente contraddittorietà, perché la Corte avrebbe riconosciuto un errore progettuale ma escluso la responsabilità per il difetto poi concretamente manifestatosi; 3) violazione degli artt. 1669, 1665, 2232 e 2697 c.c., per avere escluso la responsabilità del professionista in relazione al lavoro del collaboratore che aveva progettato le strutture in cemento armato, senza considerare il suo asserito controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né incomprensibile e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sul nesso causale: il progetto del professionista non aveva inciso causalmente sul vizio della rumorosità, perché erano intervenuti fatti sopravvenuti autonomi e assorbenti, ossia la mancata richiesta di revisione del progetto irrealizzabile e la scelta della costruttrice di installare un ascensore diverso e più rumoroso senza adeguata insonorizzazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e perché la pretesa relazione di controllo tra il progettista e il tecnico delle strutture non risultava adeguatamente allegata e discussa nel merito, difettando di autosufficienza. Per effetto del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di legittimità al professionista; le spese della compagnia assicurativa sono state dichiarate irripetibili in quanto mera litis denuntiatio; nessuna statuizione è stata adottata verso gli intimati non costituiti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in tema di causalità: l'evento è imputabile solo se la condotta antecedente è necessaria e non è neutralizzata da un fatto sopravvenuto autonomo.
Usato per affermare la rilevanza dei fatti causali concorrenti e l'interruzione del nesso eziologico in presenza di causa sopravvenuta esclusiva.
La Corte lo considera quale titolo della responsabilità per gravi difetti dell'opera, ma esclude che nel caso concreto esso imponga una responsabilità automatica del progettista in assenza di nesso causale con il vizio lamentato.
La Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova e afferma che la censura sul punto mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti; per il vizio relativo alle strutture, rileva anche il difetto di autosufficienza della dedotta ingerenza del progettista.
art. 111 Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, intrinsecamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base dei motivi di violazione di legge, ma non idonea a veicolare una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel terzo motivo, ma senza un'autonoma ratio decisoria sviluppata dalla Corte.
Richiamato nel terzo motivo in tema di collaborazione professionale, ma la Corte non riconosce una responsabilità del professionista per il solo fatto dell'intervento di un altro tecnico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la responsabilità del progettista o del direttore dei lavori richiede comunque la prova di un nesso causale tra la sua condotta e il vizio lamentato; non è sufficiente l'astratta riferibilità dell'incarico professionale all'opera.
- Il nesso causale viene meno quando, dopo una progettazione iniziale inidonea o irrealizzabile, intervengano fatti sopravvenuti autonomi e idonei da soli a produrre il difetto finale, quali la mancata revisione del progetto e la scelta del costruttore di eseguire un impianto diverso e più dannoso.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto, è irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è denunciabile in cassazione il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale; quando il giudice di merito fonda la decisione sull'esame delle allegazioni e della prova, il ricorso che contesti solo quella ricostruzione è inammissibile.
- Chi intenda imputare a un professionista la responsabilità per opere eseguite da un altro tecnico o collaboratore deve allegare e provare specificamente l'effettivo coinvolgimento, il controllo o l'ingerenza del primo nella fase causale rilevante, non essendo sufficiente una generica affermazione di responsabilità per il ruolo professionale ricoperto.
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