Sentenza del 29/04/2020 n. 8344 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso di un credito d'imposta IRPEG di Euro 3.916.850 risultante dalla dichiarazione 1994 e ceduto da Lodigiani S.p.a. nel contesto della cessione di un ramo d'azienda. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo il ricorso di primo grado tardivo, per presunta prescrizione del credito, rilevata in pratica d'ufficio in sede di appello; la contribuente ha impugnato la sentenza di appello in Cassazione con nove motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR abbia illegittimamente rilevato d'ufficio la prescrizione del credito (violazione dell'art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c.) quale presupposto per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame, con rimessione anche della questione spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti (2-4) o inammissibili (5-9) in quanto attinenti al merito che la CTR aveva esaminato solo ad abundantiam.
Norme richiamate
La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio se non eccepita dalla parte resistente; il giudice non può fondare su una rilevazione d'ufficio la decisione che priva la parte del rimedio processuale.
Principio secondo cui le eccezioni devono essere proposte dalle parti e il giudice non può sostituirsi alle parti nell'alzare eccezioni rilevabili solo dalle parti stesse; richiamato in relazione al divieto di rilevare la prescrizione d'ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1
Prevede il termine decadenziale per impugnare gli atti espressi (decorrenza dalla notifica dell'atto impugnato). Non applicabile al caso di silenzio-rifiuto, dato che manca un atto espresso notificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
"dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto."
Stabilisce il dies a quo dilatorio (decorrenza dopo 90 giorni dalla domanda) e il termine decadenziale coincidente con la prescrizione del credito: il ricorso contro il silenzio-rifiuto è proponibile dopo 90 giorni e fino alla prescrizione del diritto alla restituzione; norma applicabile anche alle imposte dirette (non solo IVA).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Richiamato dalla CTR come riferimento sul termine per la liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non ha adeguatamente collegato questa norma al dies a quo e non giustifica la rilevazione d'ufficio della prescrizione.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass., 05/07/2017, n. 16520)
"In tema di contenzioso tributario, il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme ... può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, esplicito o implicito ... una volta formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto."
Conferma l'applicabilità dell'art. 21, comma 2, anche alle imposte dirette (Irpeg) e il principio secondo cui l'insussistenza dell'atto impugnabile (per decorso dei 90 giorni) rende inammissibile il ricorso fino al verificarsi del silenzio-rifiuto; ma, una volta formato il silenzio-rifiuto, il ricorso è proponibile entro il termine di prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione del credito sostanziale non può essere rilevata d'ufficio in appello se non è stata eccepita dall'Amministrazione: l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte resistente (art. 2938 c.c.).
- Nel contenzioso sui rimborsi la disciplina di cui al D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2, si applica anche alle imposte dirette: il ricorso contro il silenzio-rifiuto è proponibile dopo 90 giorni dalla domanda e comunque fino alla prescrizione del credito.
- Quando un giudice di merito dichiara l'inammissibilità di un ricorso per tardività, deve accertare esplicitamente e in modo motivato la prescrizione del diritto sostanziale, e tale accertamento non può essere fatto d'ufficio se non è stato dedotto dalla parte resistente.
- Se in appello la corte decide per l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, ma tale decisione si fonda su questioni non sollevate dalla resistente, la sentenza può essere cassata per violazione dell'obbligo di impulso delle eccezioni da parte delle parti.
- Le questioni di merito affrontate meramente ad abundantiam da un giudice che ha previamente deciso la lite per ragioni di rito possono diventare inammissibili in Cassazione: la Corte può cassare e rinviare per consentire la valutazione del merito nel corretto quadro processuale.
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