Sentenza del 29/04/2020 n. 2625 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso accertamento esecutivo ex art. 39 d.pr. n. 600/1973 ed ex art. 54 d.pr. n. 633/1972- Inosservanza Art. 109 T.U.I.R.ed Art. 19 d.p.r. n. 633/1972- P.V.C. Guardia di Finanza notificato- Omessa dichiarazione - Omessa produzione valide prove contrarie- Legittimità dell' avviso di accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art.39 D.P.R. n.600/1973 e art.54 D.P.R. n.633/1972 per omessa dichiarazione e irregolarità in materia di IVA; nella contestazione si rileva la mancanza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di spese e componenti negativi. Il contribuente non ha prodotto prove documentali che mostrassero una precisa corrispondenza e stretta relazione fra le scritture contabili e le operazioni contestate.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo il procedimento di controllo sostanziale e ha confermato l'avviso di accertamento: le spese e le componenti negative non sono state ritenute deducibili in assenza di documenti con precisa corrispondenza e stretta relazione alle annotazioni contabili, come richiesto dall'art.109 T.U.I.R.; anche le disposizioni IVA (art.19 D.P.R. n.633/1972) sono state applicate per rifiutare la deduzione/compensazione in mancanza di documentazione valida. Di conseguenza l'avviso è stato accolto e le pretese erariali dichiarate legittime.
Norme richiamate
Art. 39 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa per l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo e per le attività di controllo e verifica sul contribuente; legittima le attività ispettive e la formale contestazione quando mancano documenti idonei.
Art. 54 D.P.R. n. 633/1972
Invocato nel contesto dell'azione impositiva in materia di IVA quale riferimento per la determinazione dell'imposta in caso di omissioni dichiarative e per gli adempimenti connessi all'accertamento.
Art. 19 D.P.R. n. 633/1972
Interpretato nel senso che, ai fini IVA, la deduzione/considerazione di operazioni richiede idonea documentazione e registrazioni; in assenza di fatture/annotazioni coerenti l'Amministrazione può procedere a rettifiche e a disconoscimento dell'IVA detraibile.
Art. 109 T.U.I.R.
Applicato per affermare che le spese e le componenti negative del reddito non sono deducibili senza documenti che ne dimostrino la corrispondenza e la stretta relazione con le annotazioni contabili; la mancata produzione di tali documenti legittima il disconoscimento fiscale.
Massime di principio
- La documentazione è determinante: per rendere deducibili le spese e detraibile l'IVA è necessario disporre di documenti (fatture, contratti, giustificativi di pagamento) che mostrino una precisa corrispondenza con le annotazioni contabili.
- Il P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, se correttamente notificato e supportato, costituisce elemento valido per l'azione accertativa; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria fondata e documentale.
- In assenza di documentazione idonea l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere a rettifiche e ad avvisi di accertamento esecutivi sia in materia di imposte dirette sia di IVA.
- Difese efficaci richiedono la produzione di elementi sostanziali (pagamenti bancari, contratti, ricevute, riconciliazioni contabili) che colleghino le voci contestate alle annotazioni; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Prima di contestare, valutare eventuali vizi procedurali dell'accertamento (irregolarità nella notifica, carenza del contraddittorio, vizi formali del P.V.C.); se tali vizi non sussistono, la probabilità di soccombenza è alta per il contribuente privo di documenti.
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