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Sentenza

Sentenza del 29/04/2020 n. 8330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento derivante da controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, per presunta indebita compensazione di imposte con crediti non spettanti (anno 2004). In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio procedurale per mancata citazione del concessionario (Equitalia) in sede d'appello; 2) illegittima applicazione della liquidazione automatica ai crediti d'imposta e violazione del diritto di difesa per assenza di un atto motivato (es. avviso di accertamento) e mancato invio dell'avviso bonario; 3) difetto di motivazione e incompletezza/incomprensibilità della cartella (codici e cifre); 4) contestazione della condanna alle spese per mancata tempestiva costituzione della parte soccombente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul punto procedurale ha ritenuto che, nel contenzioso tributario, la mancata impugnazione in appello di tutte le parti presenti in primo grado non comporta automaticamente l'obbligo di integrare il contraddittorio se le cause sono scindibili e il termine per impugnare è ormai spirato; il concessionario non era dunque necessario in questo giudizio, posto che la controversia riguardava la debenza dell'imposta e la cartella è riproduttiva del ruolo (vizi imputabili all'ente impositore). I motivi relativi alla mancata notifica di avviso di accertamento e alla motivazione della cartella sono in gran parte inammissibili perché nuovi o carenti di specificità; la censura sull'avviso bonario è infondata, atteso che tale avviso è obbligatorio solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Sul punto delle spese, il ricorso sul regime delle spese è infondato: il giudice ha applicato il principio della soccombenza; tuttavia la Corte ha compensato le spese tra le parti, considerati gli oggetti e i diversi orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo formale e la liquidazione automatica delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto non manifestamente illegittimo l'uso del controllo formale nell'ambito del procedimento cui si riferisce la cartella, salvo che questioni rilevanti non siano state sollevate tempestivamente in primo grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Prevede che l'appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti partecipanti al primo grado, ma la Corte precisa che ciò non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili: se la causa è scindibile e il termine per impugnare è decorso per la parte omessa, non è sempre necessario integrare il contraddittorio.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    Principi sul contraddittorio e litisconsorzio: la valutazione se integrare o meno il contraddittorio in appello dipende dal carattere scindibile o inscindibile della causa e dalla dipendenza delle pretese.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    Stabilisce regole sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione: il concessionario è esclusivamente legittimato passivo se la doglianza riguarda vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo; se la questione riguarda la debenza del tributo, si può agire indifferentemente contro ente impositore o concessionario e non sussiste un litisconsorzio necessario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    La notificazione del ruolo da parte del concessionario non determina di per sé un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario; il concessionario svolge funzione di mera notifica del titolo formato dall'ente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (avviso bonario)

    L'avviso bonario deve essere inviato, pena la nullità, solo quando esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario quando non emergono questioni interpretative rilevanti dall'atto impositivo.

  • Cass. sezioni unite, 14 maggio 2010, n. 11722 (richiamata)

    Affermata la regola che la cartella è riproduttiva del ruolo e che i vizi di motivazione sono imputabili all'ente impositore e non al concessionario, utilizzata dalla Corte per individuare il soggetto legittimato passivamente.

  • Altre norme citate (D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis; L. n. 388/2000, art. 8; D.L. n. 138/2002, art. 10; L. n. 241/1990, art. 3 ecc.)

    Richiamate nella fase di motivazione dei motivi di ricorso; la Corte non ha ritenuto però che dalla loro applicazione emergesse una violazione tale da invalidare la cartella, soprattutto per ragioni di inammissibilità o di mancata tempestiva deduzione in primo grado.

Massime di principio

  • La mancata citazione del concessionario della riscossione in appello non è automaticamente motivo di nullità se la controversia riguarda la debenza del tributo (causa scindibile) e il termine di impugnazione è decorso nei confronti del concessionario.
  • La cartella esattoriale è considerata riproduttiva del ruolo: i vizi di motivazione o di contenuto del ruolo sono imputabili all'ente impositore e non (di regola) al concessionario notificatore.
  • L'avviso bonario è obbligatorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione è rilevante solo se l'amministrazione aveva effettive incertezze rilevanti non esaminate.
  • Questioni nuove non sollevate nel giudizio di primo grado possono essere dichiarate inammissibili in sede di impugnazione successiva; è fondamentale sollevare tempestivamente i profili decisivi fin dal primo grado.
  • La contestazione della mancanza di motivazione della cartella richiede specificità: formule generiche o apprezzamenti di fatto non sono ammissibili in sede di legittimità.
  • La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; la mancata tempestiva costituzione non impedisce automaticamente l'addebitamento delle spese alla parte soccombente, salvo che la parte beneficiaria non si sia formalmente costituita.

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