Sentenza del 29/04/2020 n. 8332 - Corte di Cassazione
Accertamento - Applicazione parametri - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della determinazione del maggior reddito operata sulla base dei parametri/studi di settore per gli anni 1995-1996. I ricorrenti denunciavano che l'accertamento non poteva fondarsi soltanto sullo scostamento rispetto agli standards senza che fosse esperito e valutato il contraddittorio obbligatorio e senza che la CTR avesse dato adeguata motivazione sul quantum. Denunciavano inoltre omissioni e violazioni normative relative alla motivazione degli avvisi e alla ripartizione dell'onere della prova; l'Ufficio eccepiva altresì carenze motivazionali della decisione che aveva ridotto il maggior reddito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi di E.M. s.a.s. e Ca.Ar. Sui restanti ricorrenti ha accolto il secondo e il quarto motivo (relativi alla necessità del contraddittorio e all'insufficiente motivazione sulla quantificazione dei ricavi) e ha accolto anche il motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia relativo a carenza motivazionale. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame, con rinvio anche della decisione sulle spese. Ha invece dichiarato infondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995 art. 3
I parametri e gli 'standards' sono strumenti statistici per la ricostruzione della normale redditività; la loro applicazione costituisce presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza devono essere valutate dopo il contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973 art. 39, comma 1
Norma richiamata rispetto agli obblighi formali di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte rileva che l'accertamento non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento ma deve integrare la motivazione con la dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard e le ragioni del disconoscimento delle contestazioni del contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972 art. 54
Richiamata in relazione alle regole procedurali e alla motivazione degli atti rilevanti ai fini IVA; la Corte osserva che le osservazioni del contribuente in contraddittorio devono essere considerate.
Legge n. 212 del 2000 art. 7
Principi del contenzioso tributario e del contraddittorio; la sentenza richiama il principio che il contraddittorio è obbligatorio e decisivo per trasformare lo scostamento in presunzione idonea all'accertamento.
D.L. n. 98 del 2011 art. 39, comma 12
Richiamato per la definizione della posizione di alcuni contribuenti; ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse per i ricorsi di E.M. s.a.s. e Ca.Ar.
Legge n. 400 del 1988 art. 17, comma 1
Invocata relativamente all'obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato sui D.P.C.M.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la mancata acquisizione non era stata adeguatamente allegata e provata.
Giurisprudenza di questa Corte (sez. unite 18 dicembre 2009 n. 26635 e altre)
Principio consolidato: l'applicazione dei parametri configura presunzioni semplici la cui valenza probatoria dipende dall'esito del contraddittorio; il contribuente ha ampia facoltà di prova e il giudice tributario può valutare liberamente l'applicabilità degli standards e la controprova offerta dal contribuente.
Massime di principio
- L'applicazione dei parametri e degli studi di settore produce solo presunzioni semplici: la loro 'forza' probatoria non deriva automaticamente dallo scostamento quantitativo ma dalla valutazione complessiva dopo il contraddittorio con il contribuente.
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio: se l'Amministrazione non lo attiva o non dà conto della impossibilità di svolgerlo, l'accertamento può essere viziato e la motivazione dell'atto deve integrare la risposta alle osservazioni del contribuente.
- Il contribuente ha ampia libertà di prova in sede giurisdizionale, inclusa la possibilità di usare presunzioni semplici per controprova; non è vincolato alle eccezioni sollevate in sede amministrativa.
- Se l'Amministrazione vuole motivare l'accertamento sulla sola base degli standards deve documentare l'esistenza del rituale invito al contraddittorio e l'inerzia del contribuente.
- La decisione giudiziale deve contenere una motivazione chiara e logicamente collegata ai fatti per la quantificazione del maggior reddito: motivazioni apodittiche o meri elenchi privi di spiegazione sul nesso causale comportano annullamento e rinvio.
- In cassazione il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riprodurre nel ricorso gli estratti o i contenuti essenziali degli atti e delle deduzioni che si lamentano, pena l'irrilevanza delle doglianze.
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