Sentenza del 29/04/2020 n. 8331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento derivante da controllo formale ex D.P.R. n. 600/1973, art. 36‑bis, relativo all'anno d'imposta 2003: l'Amministrazione aveva ritenuto sussistente una indebita compensazione di imposte con crediti non spettanti, iscriveva a ruolo le somme e recuperava a tassazione i crediti. In sede di gravame il contribuente ha censurato, tra l'altro, la mancata citazione del concessionario della riscossione (Equitalia), la presunta impropria utilizzazione della liquidazione automatica (art. 36‑bis) per qualificare/recuperare crediti d'imposta, l'omessa o insufficiente motivazione della cartella e l'assenza dell'avviso bonario che avrebbe consentito il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: non era obbligatoria la chiamata del concessionario in appello quando la controversia riguarda l'esistenza dell'obbligazione tributaria (distinzione tra cause scindibili e inscindibili); la doglianza sull'uso dell'art. 36‑bis e sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento è in parte nuova e in parte infondata; l'avviso bonario è dovuto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il vizio di motivazione dedotto è privo di specificità o comporta una rivalutazione del fatto preclusa. Ha inoltre respinto il rilievo sulle spese processuali (applicazione del principio di soccombenza) e ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma resta la distinzione tra cause inscindibili e scindibili: se la causa è scindibile la mancata evocazione di una parte già presente in primo grado non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio in appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Nel caso di impugnazione di cartella esattoriale la legittimazione passiva esclusiva del concessionario sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo; se la questione concerne la debenza del tributo si può agire nei confronti dell'ente impositore o del concessionario senza che sussista litisconsorzio necessario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36‑bis
Norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e la liquidazione automatica delle imposte. La pronuncia ritiene che la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, in relazione al recupero di crediti ritenuti indebiti a seguito di controllo sull'autoliquidazione, non può essere censurata in astratto senza specifiche e ammissibili contestazioni; eventuali censure nuove in appello sono inammissibili.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 6
L'avviso bonario (invito a fornire chiarimenti o documenti prima dell'iscrizione a ruolo) è obbligatorio a pena di nullità solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto per ogni rettifica se non emergono incertezze rilevanti.
Codice di procedura civile, artt. 331 e 332
Principi sul litisconsorzio e sulla scindibilità o inscindibilità delle domande: rilevano per stabilire se sia necessario integrare il contraddittorio in appello.
Codice di procedura civile, art. 91
Regola la condanna alle spese di lite; la Corte ha applicato il criterio della soccombenza per la regolazione delle spese, affermando che la mancata tempestiva costituzione non impedisce di regolare le spese applicando la soccombenza, salvo i casi in cui la parte non risulti formalmente costituita.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25
Norme sulla notifica e sulle modalità di riscossione; richiamate nel quadro delle censure sulla correttezza formale della cartella e sulle notifiche, con la precisazione che la cartella riproduce il ruolo e che eventuali vizi di motivazione sono imputabili all'ente impositore.
Massime di principio
- Se il ricorso contestuale riguarda l'esistenza della pretesa tributaria (debenza del tributo), l'azione può essere proposta contro l'ente impositore senza che sia obbligatoria la citazione del concessionario della riscossione; la chiamata del concessionario è necessaria se si contestano vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione.
- La distinzione tra cause scindibili e inscindibili (artt. 331 e 332 c.p.c.) è determinante per valutare l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello: in caso di cause scindibili la mancata evocazione di una parte può non comportare nullità se è ormai decorso il termine di impugnazione nei suoi confronti.
- L'avviso bonario è obbligatorio solo quando dall'esame emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non ogni rettifica o recupero automatico richiede l'invio di un avviso preventivo.
- Non si possono introdurre in appello motivi nuovi che non siano stati proposti in primo grado; le doglianze nuove sono inammissibili salvo che siano connesse e tempestive.
- La cartella esattoriale è riproduttiva del ruolo: eventuali vizi di motivazione della cartella sono, di regola, imputabili all'ente impositore che ha formato il ruolo; il concessionario svolge funzione di notificazione salvo che non agisca con propri atti che contengano vizi autonomi.
- La decisione sulle spese segue il principio della soccombenza; la tardiva costituzione non preclude automaticamente la condanna alle spese a carico della parte soccombente, salvo che la parte non risulti formalmente costituita.
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