Sentenza del 29/04/2020 n. 8329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia in seguito a controllo formale (D.P.R. 600/1973 art.36-bis e D.P.R. 633/1972 art.54-bis) per l'ipotizzata indebita compensazione di crediti IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione 2003. La società contestava l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione, per violazione del diritto di difesa (mancata notifica di un avviso di accertamento o avviso bonario), e sosteneva che non fosse applicabile la procedura di liquidazione automatica ai crediti d'imposta, chiedendo che l'Amministrazione procedesse con un atto motivato di accertamento. Inoltre lamentava la mancata tempestiva chiamata in giudizio del concessionario della riscossione (Equitalia) e vizi formali della cartella che ne impedivano la comprensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla necessità di citare il concessionario: nel contenzioso tributario la mancata chiamata in appello del concessionario non impedisce la prosecuzione del giudizio quando le questioni sono scindibili e il termine di impugnazione rispetto al concessionario è ormai decorso. Ha dichiarato inammissibili come nuove le doglianze concernenti la mancata notifica dell'avviso di accertamento e ha escluso l'insussistenza del vizio di motivazione della cartella, rilevando la preclusione a una nuova valutazione dei fatti. Sulle esigenze di invio dell'avviso bonario ha confermato il principio secondo cui tale avviso è obbligatorio solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha altresì respinto la censura sulle spese: il giudice ha applicato il principio della soccombenza e ha compensato le spese fra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
L'art.53, comma 2 prevede l'obbligo di proporre l'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma la Corte precisa che ciò non annulla la distinzione tra cause scindibili e inscindibili: se le cause sono scindibili e il termine d'impugnazione rispetto a una parte è decorso, l'omessa chiamata di quella parte in appello non richiede integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
L'art.14, relativo alla notifica degli atti e al contraddittorio, non determina automaticamente un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario; la funzione del concessionario nella notifica è essenzialmente trasmissiva e non lo rende legittimato passivamente per vizi propri del ruolo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e la liquidazione automatica; la Corte non ha ritenuto precluso l'uso di strumenti di controllo formale da parte dell'Amministrazione per rilevare indebite compensazioni risultanti dalla dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Richiamato come riferimento normativo per i controlli sulle dichiarazioni IVA; la Corte ha considerato legittimo l'operato amministrativo che accerta indebite compensazioni anche tramite controlli formali.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 5 e 6
In particolare l'art.6 (avviso bonario) impone l'invio dell'avviso solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la Corte ha richiamato questo limite e ha escluso l'obbligo generalizzato dell'avviso bonario ogniqualvolta vi sia contestazione.
D.L. n. 138 del 2002, art. 10 (convertito in L. n. 178 del 2002)
Citato tra le norme richiamate in relazione alla disciplina delle procedure, senza specifica interpretazione di dettaglio nella motivazione; richiamato a corredo del quadro normativo.
L. n. 388 del 2000, art. 8
Citata nella fase di doglianza ma non oggetto di specifico approfondimento dottrinale nella sentenza; inserita nel novero delle norme rilevanti per la materia fiscale considerata.
Codice di procedura civile, artt. 331 e 332
Gli artt.331 e 332 C.p.C. disciplinano la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e la loro dipendenza; la Corte li applica per stabilire che l'omessa chiamata in appello di una parte presente in primo grado non equivale automaticamente a vizio quando le cause sono scindibili.
Codice di procedura civile, art. 156
Richiamato in relazione ai rimedi processuali; non ha prodotto una decisione specifica nel merito diverso da quanto sopra espresso.
Codice di procedura civile, art. 91
Norma sulle spese di giudizio; la Corte ha applicato il principio della soccombenza e, nelle circostanze, ha compensato le spese tra le parti.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25
Richiamati tra le norme del contenzioso in materia di riscossione, senza che la Corte abbia desunto da essi un principio alternativo rispetto a quanto motivato sui poteri del concessionario e sugli obblighi di notifica.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Norma generale sul diritto di accesso e trasparenza amministrativa richiamata nella doglianza sul diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che il diritto di difesa fosse stato violato per le ragioni prospettate dal ricorrente.
D.M. 28 giugno 1999 e D.Lgs. n. 32 del 2001
Richiami normativi indicati dal ricorrente nella censura sulla motivazione e chiarezza della cartella; la Corte non ha ritenuto fondate le relative doglianze.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la mancata chiamata del concessionario della riscossione in appello non invalida il giudizio quando le questioni sono scindibili e il termine d'impugnazione rispetto al concessionario è ormai decorso: l'azione può proseguire contro l'ente impositore.
- La cartella di pagamento è riproduttiva del ruolo: eventuali vizi di motivazione o di contenuto della pretesa impositiva sono imputabili all'ente impositore e non al mero concessionario che ha svolto la funzione di notifica.
- L'avviso bonario (art.6 Statuto del contribuente) è obbligatorio solo se l'Amministrazione ha incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto ogniqualvolta l'amministrazione contesti la spettanza di un credito.
- Le doglianze nuove introdotte per la prima volta in appello o giudizio di legittimità (ad es. mancata notifica di un avviso di accertamento non dedotto in primo grado) sono inammissibili: le questioni devono essere tempestivamente prospettate nel primo grado di giudizio.
- L'impugnativa della cartella attiene primariamente all'esistenza e alla motivazione della pretesa tributaria: se la contestazione richiede valutazioni istruttorie o nuove analisi di fatto, tali censure possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
- Sulle spese processuali il principio della soccombenza resta criterio prevalente: il giudice può comunque compensare le spese quando le questioni trattate presentano profili di complessità o contrasto giurisprudenziale.
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