Cassazione Civile, Ordinanza n. 17371/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di opera professionale/consulenza commercialistica intercorrente tra un cliente e due professionisti, nell’ambito del quale venivano svolte operazioni societarie poi ritenute dal giudice di merito formalmente legittime ma fiscalmente elusive. Il cliente aveva domandato il risarcimento dei danni assumendo un inadempimento professionale dei consulenti; il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente un comportamento infedele ma non un danno ingiusto apprezzabile, e la corte d’appello aveva confermato. I professionisti ricorrevano per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 40 e 41 c.p., 1223 c.c., 24 e 111 Cost. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di escludere la connessione causale tra la loro attività e i danni allegati, limitandosi a negare l’ingiustizia del danno; il secondo denunciava violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per asserito errore percettivo nel valutare la prova documentale sulla natura elusiva delle operazioni. Il cliente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse illegittimamente posto a suo carico l’onere di provare che, se correttamente informato, non avrebbe eseguito le operazioni consigliate, mentre sarebbe stato onere dei professionisti prospettare le alternative e dimostrare il nesso tra inadempimento e danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Per il ricorso principale ha ritenuto che le doglianze, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il limite del doppio conforme e ha escluso la deducibilità del vizio motivazionale nei termini prospettati. Per il motivo relativo alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., la Corte ha ribadito che non è consentito ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, né contestare l’apparato motivazionale con elementi estranei al solo testo della sentenza. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio della decisione d’appello sul punto del concorso di colpa e, soprattutto, non aveva rispettato l’onere di allegazione imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. in ordine ai documenti processuali su cui fondava la censura. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dai ricorrenti principali per sostenere l’insussistenza del nesso causale tra la loro condotta professionale e i danni lamentati; la Corte non entra nel merito del nesso perché qualifica le censure come inammissibili, in quanto dirette a una rivalutazione dei fatti.
Invocato per il tema del risarcimento del danno e del nesso di causalità; la Corte osserva che, una volta escluso in fatto il danno riconducibile all’attività professionale, la questione causale resta priva di decisività nel giudizio di legittimità.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno delle censure, ma senza un’autonoma decisione di principio; la Corte li considera nell’ambito della doglianza inammissibile.
Utilizzato come base formale delle censure per violazione di legge; la Corte rileva che, nella sostanza, le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c.; la Corte afferma che la censura non può essere fondata su una critica alla motivazione svolta con elementi estranei al testo della sentenza.
La Corte ne ribadisce l’inammissibilità nella specie, anche per l’operatività del limite del doppio conforme di cui all’art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia decisione conforme di merito.
La Corte esclude che tramite tale norma si possa ottenere una revisione del convincimento dei giudici di merito sulla base di una diversa lettura delle prove.
Richiamato per censurare un asserito difetto di motivazione; la Corte chiarisce che il vizio non può essere prospettato confrontando la motivazione con elementi estranei al solo testo della sentenza.
Richiamato nel ricorso incidentale per l’inadempimento professionale; la Corte non affronta il merito della responsabilità perché rileva l’inammissibilità della censura.
Invocato dal ricorrente incidentale con riferimento al concorso di colpa e alla ripartizione delle conseguenze dannose; la Corte ritiene non specificamente censurata la ratio decidendi sul punto.
Richiamato per l’onere della prova nel risarcimento del danno; la Corte osserva che la censura incidentale è inammissibile anche per difetto di specifica allegazione documentale.
Invocato per un preteso cattivo uso del materiale probatorio; la Corte ribadisce che il motivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
La Corte ne fa applicazione rigorosa, affermando che il ricorso incidentale era privo dell’allegazione della documentazione processuale necessaria a sorreggere la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente prospettata come violazione di legge o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di motivazione è inammissibile quando, in presenza di doppia decisione di merito conforme, la doglianza miri in sostanza a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- La denuncia di travisamento della prova non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio, essendo richiesto che emerga un’impossibilità logica del significato attribuito dal giudice di merito alle risultanze probatorie.
- La censura ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o illogica deve confrontarsi con il solo testo della sentenza impugnata, senza fare leva su elementi estranei al provvedimento.
- Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l’onere di specifica indicazione e allegazione dei documenti su cui fonda la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Se il giudice di merito esclude in fatto l’esistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta del professionista, la contestazione del nesso causale perde decisività e non può essere riproposta in cassazione come mera rivalutazione del merito.
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