Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice che chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive nei confronti di due società, sostenendo che entrambe avessero operato come co-datori di lavoro. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente le sue domande, limitando il rapporto ad un arco temporale più ristretto e attribuendo un inquadramento inferiore; la Corte d'appello, invece, aveva ampliato l'accertamento del rapporto subordinato, riconoscendo la codatorialità tra due società, un periodo di lavoro più lungo e un livello contrattuale superiore, con condanna solidale al pagamento di somme maggiori. Le due società hanno quindi proposto ricorsi per cassazione sostanzialmente sovrapponibili, deducendo: omesso esame e violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003 sulla codatorialità; violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti retributivi (artt. 2948 e 2935 c.c.); violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserito mutamento della domanda e produzione di nuovi documenti in appello; errata applicazione del CCNL Turismo in luogo del CCNL Commercio e dell'art. 2070 c.c.; violazione dell'art. 2094 c.c. per non corretta qualificazione del rapporto e per asserita mancata valutazione di elementi del lavoro autonomo. La lavoratrice ha resistito con controricorso; una terza società intimata non si è difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale/successivo. Ha ritenuto, per più profili, che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e non autosufficiente, mescolando in maniera incompatibile vizi di violazione di legge e vizi motivazionali ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; che alcune censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata; che altre fossero nuove in cassazione o non riportassero adeguatamente gli atti rilevanti; e che, per la prescrizione, le doglianze presupponessero un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dai giudici di merito. Conseguentemente, le società ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente, con distrazione al difensore anticipatario, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalle ricorrenti come base normativa per contestare il riconoscimento della codatorialità; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile
evocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la censura è dichiarata inammissibile perché fondata su un diverso accertamento fattuale rispetto a quello di merito
evocato insieme all'art. 2948 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione; il motivo è dichiarato inammissibile
invocato per denunciare il preteso mutamento della domanda e la produzione di nuovi documenti in appello; la Corte rileva la mancata individuazione del capo impugnato e l'inammissibilità della censura
richiamato per contestare l'applicazione del CCNL Turismo anziché del CCNL Commercio; la questione è dichiarata inammissibile anche perché nuova in cassazione
evocato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato e la valutazione degli indici distintivi del lavoro autonomo; i motivi sono dichiarati inammissibili
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che non è ammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, perché incompatibili tra loro
richiamato dalla Corte nel senso che, se si vuole denunciare l'omessa pronuncia, il vizio va dedotto nei termini del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., non con censure eterogenee
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare che, quando si lamenta una motivazione per relationem o un vizio di motivazione, occorre trascrivere e specificare il contenuto degli atti e delle critiche mosse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, in modo promiscuo e non separabile, censure di violazione di legge e di vizio di motivazione riferite alla medesima questione, perché i due vizi presuppongono verifiche diverse e non compatibili nello stesso mezzo.
- In sede di legittimità le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla genericità dell'impugnazione o su specifici accertamenti fattuali, il ricorrente deve aggredire proprio quel percorso logico e non proporre una diversa lettura del fatto.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione del capo o del motivo non esaminato e va veicolata nei termini del vizio di nullità della sentenza, non mediante censure ibride o meramente assertive.
- Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni o profili difensivi non trattati nella sentenza impugnata e non adeguatamente riportati nel ricorso.
- Le doglianze in tema di prescrizione dei crediti di lavoro non sono ammissibili in cassazione se presuppongono un accertamento storico diverso da quello compiuto dai giudici di merito, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06635/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06721/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06727/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06743/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06770/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →