Cassazione Civile, Ordinanza n. 06727/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, transitato alle dipendenze dell'ente previdenziale a seguito di mobilità volontaria inter-enti, aveva agito per ottenere l'accertamento che nulla fosse dovuto all'ente a titolo di riassorbimento di quote retributive percepite presso l'ente di provenienza e per la restituzione di quanto trattenuto in busta paga dal febbraio 2019. Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito dell'ente, salvo il rateo di febbraio 2009; la corte d'appello aveva confermato in parte la ricostruzione, individuando come momento iniziale della prescrizione il 12 ottobre 2008 per le somme maturate durante il periodo di sospensione delle procedure di riassorbimento previsto dal verbale d'intesa dell'11 ottobre 2007, e, per le somme maturate dopo tale data fino a febbraio 2009, applicando la decorrenza mensile della prescrizione con prescrizione dei ratei fino a gennaio 2009 e ripetibilità del solo rateo di febbraio 2009, alla luce della missiva interruttiva del 18 febbraio 2019. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sarebbe dovuta decorrere solo dalla scadenza del termine previsto per la disciplina collettiva della mobilità inter-enti o, in subordine, dalla scadenza della proroga annuale del 1 marzo 2009; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e delle disposizioni collettive richiamate, sostenendo che il termine annuale di sospensione fosse ordinatorio, che l'accordo si fosse in concreto protratto fino a febbraio 2009 e che quindi il recupero del 18 febbraio 2019 fosse tempestivo entro il termine decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente prospettati come violazioni di legge e di canoni ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e una nuova interpretazione dell'accordo sindacale e del comportamento delle parti, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando il giudice di merito abbia adottato una delle possibili interpretazioni plausibili di un atto negoziale, non è consentito in cassazione contrapporne un'altra più favorevole. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare l'accertamento di merito sulla ricostruzione dell'accordo e del dies a quo.
Norma richiamata per l'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte non ne ha riformulato il contenuto, ma ha escluso che il ricorso ponesse una vera questione di violazione di legge, trattandosi di contestazione della ricostruzione fattuale e negoziale.
I canoni ermeneutici contrattuali possono essere sindacati in cassazione solo nei limiti della dedotta violazione specifica delle regole legali di interpretazione; non è consentito chiedere una nuova lettura dell'atto negoziale sotto l'apparente denuncia di violazione di legge.
La Corte richiama precedenti conformi senza ulteriori sviluppi, per aderire alla motivazione già consolidata in giurisprudenza.
Era richiamato dal ricorrente quale termine di prescrizione decennale applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte non entra nel merito della decorrenza proposta, perché reputa inammissibile il motivo.
art. 38 CCNL 2006/2009
Richiamato nel secondo motivo come fonte collettiva rilevante nella disciplina del trattamento economico dei dipendenti trasferiti e della procedura di riassorbimento.
art. 39 CCNL 2006/2009
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina collettiva del rapporto e al meccanismo di riassorbimento.
CCNL 2016/2018
Richiamato dal ricorrente come sede in cui la materia della mobilità inter-enti avrebbe dovuto trovare definitiva regolamentazione; la Corte esclude che ciò consentisse di spostare in avanti il termine annuale previsto dall'accordo del 2007.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o dei canoni ermeneutici, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti o una diversa interpretazione dell'atto negoziale compiuta dal giudice di merito.
- L'interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo costituisce attività riservata al giudice di merito; il sindacato di legittimità si limita a verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e non consente di sostituire una propria lettura a quella plausibilmente adottata in sentenza.
- Quando di una clausola o di un accordo siano possibili più interpretazioni, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una delle interpretazioni possibili e plausibili, anche se non sia quella ritenuta dalla parte la migliore o più favorevole.
- La deduzione della violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. richiede l'indicazione specifica dei canoni interpretativi asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; in difetto, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Una diversa ricostruzione del dies a quo della prescrizione, fondata sulla lettura di accordi e comportamenti concludenti, non è scrutinabile in cassazione se comporta una contestazione dell'accertamento fattuale del giudice di merito.
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