Cassazione Civile, Ordinanza n. 06635/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente di un consorzio di bonifica a percepire, per il periodo aprile 2016-aprile 2021, l’integrazione del 15% dello stipendio minimo prevista dall’art. 30, lett. f), del regolamento organico del personale. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il regolamento rinviasse in modo recettizio alla nozione di "retribuzione base" prevista dai CCNL via via vigenti e che, per effetto dei successivi CCNL, nella base di calcolo dovessero essere ricompresi anche indennità di contingenza ed EDR. Il consorzio, in cassazione, ha dedotto violazione dei criteri ermeneutici contrattuali sostenendo che la maggiorazione dovesse restare ancorata alla retribuzione base come definita al momento dell’approvazione del regolamento, senza estendersi a voci introdotte da successivi contratti collettivi; ha inoltre invocato il comportamento del lavoratore, che per molti anni non aveva contestato il calcolo, come indice di adesione interpretativa o rinuncia tacita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui non individuava specificamente la regola di ermeneutica violata e si limitava a proporre una lettura alternativa della clausola regolamentare; per la parte residua, ha ritenuto comunque corretto l’interpretativo della Corte territoriale, che aveva valorizzato il testo della clausola, il rinvio ai CCNL vigenti e la conseguente estensione della base di calcolo alle componenti retributive successivamente conglobate nei minimi tariffari. Ha inoltre escluso che la mera inerzia del lavoratore per anni potesse integrare rinuncia tacita o acquiescenza idonea a modificare il contenuto del diritto, richiamando il principio per cui la rinuncia tacita richiede comportamenti univoci e concludenti, non essendo sufficiente il semplice ritardo nell’esercizio del diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, lett. f), Regolamento organico del personale
"le retribuzioni base previste nei C.C.N.L. vigenti per il personale, espressamente recepite sono aumentate del 15%"; "tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro"
La clausola è stata interpretata come rinvio ai CCNL via via vigenti, con conseguente adeguamento della base di calcolo della maggiorazione del 15% alle successive modifiche della nozione di retribuzione base.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c.
Richiamati come parametri di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda la verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, non la sostituzione dell’interpretazione di merito con una diversa lettura della clausola.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non specificava quale canone interpretativo fosse stato disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione l’interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici sono stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
- Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo che sia denunciata una concreta violazione dei criteri legali di ermeneutica.
- Quando una clausola rinvia alle retribuzioni o ai minimi previsti dai CCNL vigenti, il rinvio può comportare l’adeguamento automatico della base di calcolo alle successive evoluzioni della contrattazione collettiva, se ciò emerge dal tenore letterale e dalla struttura della disposizione.
- La rinuncia tacita a un diritto non può desumersi dalla sola inerzia o dal ritardo nell’esercizio; occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto.
- La tolleranza del creditore o la mancata contestazione per lungo tempo non equivalgono, da sole, ad acquiescenza alla modifica del rapporto o a rinuncia al diritto, potendo incidere al più su profili di prescrizione o su altre fattispecie estintive specificamente previste.
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