Cassazione Civile, Ordinanza n. 06721/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una appartenente alla Polizia Municipale, assegnata presso la Procura della Repubblica, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di somme per lavoro straordinario svolto tra il 2007 e il 2016 e per un contributo annuale previsto dalla normativa regionale per gli anni 2011 e 2012. Il Comune aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma il Tribunale l’aveva rigettata. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo: a) che vi fosse ultrapetizione perché la condanna aveva superato quanto richiesto nel monitorio; b) che mancasse prova di una preventiva autorizzazione dello straordinario; c) che non spettasse l’indennità ex art. 13 l.r. 17/1990, poiché la dipendente, in quanto comandata, non avrebbe partecipato al piano di miglioramento né svolto le funzioni dell’art. 5 l. 65/1986. La ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità/improcedibilità dell’appello del Comune; 2) violazione dell’art. 36 Cost. e della disciplina collettiva sul lavoro straordinario, sostenendo che la mancata sottoscrizione dei report da parte del datore di lavoro non escludeva il diritto al compenso, essendo lo straordinario stato disposto/attestato nell’ambito dell’ufficio utilizzatore; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 13 l.r. 17/1990 e dell’art. 5 l. 65/1986, per l’esclusione dell’indennità regionale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte ignorato prove e ammissioni non contestate; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo e il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata sul punto del lavoro straordinario; ha rigettato il terzo motivo relativo all’indennità ex art. 13 l.r. 17/1990; ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati dalla Cassazione. In particolare, la Corte ha affermato che, nel comando/applicazione presso altra amministrazione, il soggetto passivamente legittimato verso il lavoratore per il pagamento del trattamento economico, compreso lo straordinario, resta l’amministrazione di appartenenza, mentre i rapporti economici interni tra amministrazioni sono regolati dal rimborso. È stata invece confermata l’esclusione dell’indennità regionale perché la normativa la riserva a chi partecipi effettivamente al piano di miglioramento e svolga le funzioni dell’art. 5 l. 65/1986, escludendo il personale comandato presso altra amministrazione.
Norme richiamate
art. 89 c.p.c.
"a meno di" fino a "del Comune"
La Corte ha disposto la cancellazione di un inciso ritenuto sconveniente e non funzionale alla difesa, suscettibile di evocare equivoci su ipotizzati reati contro la pubblica amministrazione.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla pretesa improcedibilità/inammissibilità dell’appello perché la sentenza impugnata descriveva in modo sufficiente i motivi di gravame e il ricorso per cassazione non era autosufficiente, non trascrivendo e localizzando gli atti rilevanti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato evocato per i vizi processuali dedotti nei motivi primo e quarto, ma la Corte ha ritenuto ammissibile solo la doglianza sul mancato esame delle prove quanto al lavoro straordinario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per denunciare violazioni di legge in punto straordinario, indennità regionale e spese.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove.
art. 36 Cost.
Usato a sostegno del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario prestato e non integralmente corrisposto.
art. 38 CCNL Comparto EE.LL.
Invocato dalla ricorrente per rivendicare il trattamento economico per straordinario.
art. 38 CCNL Comparto Ministeri.
Invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina del comparto enti locali.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha accolto la censura nella parte in cui la sentenza d’appello non aveva considerato risultanze probatorie e ammissioni non contestate rilevanti ai fini del diritto al compenso per straordinario.
art. 116 c.p.c.
La Corte ha accolto la censura nella parte in cui il giudice di merito non aveva correttamente valutato il materiale probatorio non contestato.
art. 5, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
"possono essere applicati"
La facoltà di richiedere l’applicazione è riconosciuta ai capi degli uffici giudiziari interessati; l’amministrazione di appartenenza non ha discrezionalità di rifiuto ed è tenuta ad accogliere la richiesta.
art. 70, comma 12, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Disciplina i rapporti finanziari tra amministrazioni in caso di comando o posizione analoga: l’amministrazione utilizzatrice rimborsa quella di appartenenza. Non vale a spostare sul lavoratore il debitore della retribuzione, che resta l’amministrazione di appartenenza.
art. 13 l.r. Sicilia 1 agosto 1990, n. 17
L’indennità per il miglioramento dei servizi di polizia municipale spetta solo al personale che partecipi al piano e svolga effettivamente le funzioni dell’art. 5 l. 65/1986; è escluso il personale comandato presso altra amministrazione o comunque non addetto a tali mansioni.
art. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65
Definisce le funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza che costituiscono presupposto per la partecipazione al piano di miglioramento previsto dalla legge regionale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nella censura sulla prova dell’indennità regionale; la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione del beneficio per mancanza del relativo presupposto normativo, non per difetto di prova della ricorrente.
art. 92 c.p.c.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta assorbita e comunque inammissibile perché priva di un autonomo vizio di legittimità e formulata come conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di comando o applicazione di un dipendente pubblico presso altra amministrazione, il lavoratore deve agire nei confronti dell’amministrazione titolare del rapporto di impiego per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute, anche se l’attività sia stata resa nell’interesse dell’amministrazione utilizzatrice.
- L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 disciplina i rapporti interni di rimborso tra amministrazioni e non altera la legittimazione passiva del datore di lavoro di appartenenza verso il dipendente.
- In tema di lavoro straordinario del pubblico dipendente comandato, la prova dell’effettivo svolgimento e della relativa autorizzazione può essere desunta anche dal complessivo materiale documentale e dalle non contestazioni, non essendo decisiva la sola provenienza formale della firma se il lavoro è stato disposto e riconosciuto nell’organizzazione di destinazione.
- Il personale comandato presso altra amministrazione è normalmente escluso da benefici economici regionali o di comparto che presuppongano l’effettiva partecipazione al piano di miglioramento e lo svolgimento concreto delle funzioni tipiche del corpo di appartenenza.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve essere autosufficiente e contenere la puntuale localizzazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, è inammissibile.
- La doglianza sulle spese di lite non può essere proposta come mera conseguenza dell’auspicato accoglimento delle altre censure, ma deve denunciare uno specifico vizio di legittimità della statuizione.
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