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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale della Guardia di Finanza che aveva contestato a un datore di lavoro due illeciti amministrativi: l'occupazione di due dipendenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e la corresponsione della retribuzione in contanti, in violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 e dell'art. 1, commi 910 e 911, della l. n. 205 del 2017. L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione era stata respinta in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina sul pagamento tracciabile della retribuzione, sostenendo che la sanzione dovesse essere correlata alla retribuzione come tale e non a ogni singola dazione di denaro, nonché lamentando l'erronea esclusione del cumulo giuridico ex art. 8 l. n. 689 del 1981 e la conseguente motivazione apparente. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990 per asserita motivazione contraddittoria e insufficiente sulla quantificazione della sanzione, sia per l'illecito relativo ai pagamenti in contanti sia per quello relativo all'impiego di lavoratori senza comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha interpretato l'art. 1, commi 910, 911 e 913, l. n. 205 del 2017 nel senso che la sanzione amministrativa si applica per ciascuna dazione economica effettuata con modalità non tracciabili, valorizzando il dato testuale, sistematico e la finalità di tracciabilità dei pagamenti. Ha inoltre confermato l'esclusione del cumulo giuridico ex art. 8 l. n. 689 del 1981, perché le violazioni derivano da condotte distinte e non da un'unica azione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare un vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002

    norma richiamata come base della sanzione per l'occupazione di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

  • art. 1, commi 910, 911, 912, 913, l. n. 205 del 2017

    il pagamento della retribuzione deve avvenire con mezzi tracciabili; la sanzione amministrativa prevista dal comma 913 si applica per ciascuna dazione economica non conforme alle modalità del comma 910, non per il solo rapporto di lavoro complessivamente considerato.

  • art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981

    il cumulo giuridico opera solo quando più violazioni derivano da un'unica condotta; non si applica a condotte distinte, ancorché collegate da una medesima programmazione.

  • art. 8-bis, comma 1, l. n. 689 del 1981

    richiamato per escludere che la reiterazione di violazioni in tempi ravvicinati comporti unificazione della condotta; serve solo a escludere l'effetto aggravante della reiterazione.

  • art. 12 delle preleggi

    usato per l'interpretazione letterale e sistematica della disciplina sul pagamento tracciabile della retribuzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per violazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di far valere un mero vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo, non la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la doglianza è stata però ritenuta in sostanza una critica motivazionale non ammissibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sanzione prevista per il pagamento non tracciabile della retribuzione va commisurata a ciascuna singola erogazione effettuata con modalità vietate, poiché l'unità rilevante è la dazione economica e non l'intero rapporto di lavoro.
  • Quando la legge mira a garantire la tracciabilità dei pagamenti, la lettura letterale e sistematica può condurre a ritenere autonomamente sanzionabile ogni pagamento irregolare, anche se riferito a uno stesso rapporto.
  • Il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative presuppone una pluralità di violazioni derivanti da un'unica condotta; se le violazioni consistono in condotte distinte e ripetute nel tempo, si applica il cumulo materiale.
  • In sede di legittimità, una censura formulata come violazione di legge non può essere usata per riproporre un vizio di motivazione non più deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • L'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio non impone necessariamente di dettagliare ogni criterio aritmetico di quantificazione se la base fattuale della violazione è adeguatamente ricostruita e la questione della misura è devoluta al giudice dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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