Cassazione Civile, Ordinanza n. 06770/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della NASpI a una lavoratrice che aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento della prestazione, poi riformato dalla Corte d'appello su impugnazione dell'INPS. Il punto controverso riguarda il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015. È pacifico che la lavoratrice non avesse materialmente prestato attività per almeno 30 giorni; secondo la sentenza d'appello ciò escludeva il requisito, mentre il primo giudice aveva ritenuto sufficiente l'offerta della prestazione rimasta senza esito per illegittimo rifiuto del datore di lavoro. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduce violazione di legge, richiamando gli orientamenti delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale in tema di mora credendi e di equiparazione tra prestazione offerta e prestazione eseguita quando il datore rifiuta illegittimamente di riceverla. La ricorrente sosteneva quindi che il mancato svolgimento dell'attività non potesse pregiudicare il requisito previdenziale, poiché il rapporto doveva considerarsi comunque effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo richiesto per la NASpI non debba essere inteso in senso meramente materiale, ma comprenda anche il periodo in cui la prestazione sia stata offerta dal lavoratore e ingiustificatamente rifiutata dal datore di lavoro, poiché in tal caso il rapporto resta effettivo e non si interrompono gli obblighi retributivi e contributivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
"La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione" e che "possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti
Il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo va interpretato in modo non meramente naturalistico: esso è integrato anche quando la prestazione sia stata offerta dal lavoratore e illegittimamente rifiutata dal datore di lavoro, perché il rapporto conserva la sua effettività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare l'interpretazione del requisito NASpI adottata dalla corte territoriale.
art. 1, comma 2, lettera c), d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181
È richiamato solo quale rinvio contenuto nella disciplina della NASpI allo stato di disoccupazione.
Massime di principio
- Ai fini della NASpI, il requisito delle "30 giornate di lavoro effettivo" non richiede necessariamente una prestazione materialmente eseguita in senso strettamente fisico, ma può risultare anche da una situazione in cui il rapporto di lavoro sia rimasto effettivo pur senza concreta adibizione.
- Quando il lavoratore abbia validamente offerto la prestazione e il datore l'abbia illegittimamente rifiutata, il periodo corrispondente può essere equiparato, per la verifica dei requisiti previdenziali, a lavoro effettivo, perché il sinallagma contrattuale e gli obblighi retributivi e contributivi non si interrompono.
- L'interpretazione dei requisiti di accesso a una prestazione previdenziale deve evitare effetti irragionevolmente penalizzanti per il lavoratore che subisca una condotta unilaterale e ingiustificata del datore di lavoro.
- Le pause fisiologiche del rapporto di lavoro e le situazioni di offerta della prestazione seguita da rifiuto datoriale illegittimo non escludono l'effettività del rapporto ai fini delle tutele collegate al lavoro.
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