Cassazione Civile, Ordinanza n. 11848/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le proprietarie di due terreni oggetto di espropriazione avevano chiesto la determinazione delle indennità di occupazione legittima e di esproprio. Dopo un precedente contenzioso in cui era stata riconosciuta solo l’occupazione legittima limitata a un primo periodo e si era esclusa la decidibilità dell’indennità di esproprio perché il decreto ablatorio non era ancora stato emesso, la causa era stata riassunta per il periodo successivo e per il decreto di esproprio intervenuto nel 2000. La Corte d’appello, sulla base di una nuova CTU, aveva considerato i due lotti come un unico complesso interamente edificabile e aveva liquidato indennità molto elevate. Il Comune ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sull’edificabilità legale, sostenendo che le particelle erano in tutto o in parte soggette a destinazioni pubblicistiche e a vincoli assoluti (parcheggi, viabilità, verde, rispetto stradale, cimiteriale, idraulico, paesaggistico) incompatibili con l’edificazione privata; 2) violazione delle norme sui vincoli di inedificabilità assoluta; 3) violazione del giudicato esterno, sostenendo che sulla particella 196 si fosse già formato giudicato circa la natura agricola; 4) omesso esame di documenti decisivi, in particolare certificati di destinazione urbanistica e PRG; 5) errata quantificazione del valore venale per avere il CTU calcolato la superficie coperta sull’intera area, includendo porzioni non edificabili; 6) ulteriore violazione del giudicato esterno sulla medesima questione del valore e della natura del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure di giudicato esterno (terzo e sesto motivo), ritenendo che il precedente giudizio avesse coperto solo il periodo di occupazione legittima fino al marzo 1996 e non l’intero periodo successivo né l’indennità di esproprio, che non era stata allora definitivamente decidibile. Ha invece accolto i motivi primo, secondo e quarto, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso l’esame di certificati urbanistici decisivi e avesse erroneamente qualificato come edificabile l’intera area, senza considerare che la particella 839 era destinata a mercato generale e parcheggi, mentre la particella 196 ricadeva in gran parte in aree destinate a parcheggio, viabilità, verde periurbano a tutela e in fasce di rispetto con vincoli assoluti di inedificabilità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché ridetermini le indennità tenendo conto dei vincoli urbanistici e dei criteri corretti di edificabilità legale. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Rileva ai fini della distinzione tra aree edificabili e non edificabili nel sistema indennitario espropriativo, da leggere secondo il criterio dell'edificabilità legale.
Concorre alla disciplina della determinazione dell'indennità per aree edificabili, da applicare solo in presenza di edificabilità legale.
Costituisce il criterio dell'edificabilità legale recepito nel sistema espropriativo e base della distinzione tra suoli edificabili e non edificabili.
art. 39 L. n. 2359/1865
Richiamato dal ricorrente come norma sui criteri indennitari per l'espropriazione.
art. 40 L. n. 2359/1865
Richiamato dal ricorrente come norma sui criteri indennitari per l'espropriazione.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato esterno; la Corte ne esclude l'operatività nei limiti pretesi dal Comune.
Richiamato nei motivi relativi al giudicato e al giudizio di rinvio.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Utilizzato per censurare l'omesso esame di documenti decisivi ai fini della qualificazione urbanistica e del valore del bene.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito dei documenti nel fascicoletto di legittimità.
art. 96 r.d. n. 523/1904
Norma sui divieti assoluti nelle fasce di rispetto idraulico; la Corte la considera idonea a escludere l'edificabilità legale.
art. 1, lett. c), L. n. 431/1985
Richiamato come base del vincolo paesaggistico/fluviale dedotto dal ricorrente.
art. 338 r.d. n. 1265/1934
Norma che impone il divieto assoluto di costruire nella fascia di rispetto cimiteriale, con conseguente inedificabilità legale.
artt. 26, 27 e 28 d.P.R. n. 495/1992
Richiamati per la disciplina della fascia di rispetto stradale, considerata ostativa all'edificazione.
Richiamato per la disciplina della fascia di rispetto stradale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve determinare autonomamente il quantum dell'indennità, ma entro i limiti del thema decidendum e delle domande ritualmente formulate; l'eventuale giudicato esterno va verificato con riferimento preciso all'oggetto e al periodo coperto dalla precedente decisione.
- La qualificazione di un suolo ai fini indennitari deve avvenire secondo il criterio dell'edificabilità legale: un'area è edificabile solo se lo strumento urbanistico e la disciplina vigente consentono al privato trasformazioni riconducibili allo ius aedificandi; le destinazioni meramente pubblicistiche escludono tale qualificazione.
- L'omesso esame di certificati di destinazione urbanistica o di altri documenti decisivi sulla disciplina urbanistica del bene integra un vizio di motivazione censurabile in cassazione quando quei documenti possono mutare l'esito sulla natura edificabile o meno dell'area.
- Le fasce di rispetto stradale, cimiteriale e idraulica, quando previste da norme di legge, possono determinare un divieto assoluto di edificazione e rendere il terreno legalmente inedificabile, con effetti diretti sulla stima indennitaria.
- Quando un complesso di aree comprende porzioni con diverse destinazioni urbanistiche, il giudice non può presumere l'unitarietà edificatoria dell'intero compendio senza verificare puntualmente la disciplina di ciascuna particella e l'incidenza concreta dei vincoli esistenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11709/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11713/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →