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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22224/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva escluso che la trasmissione di CD-ROM e altri supporti informatici rientrasse nella "corrispondenza" del detenuto ammessa previo visto di controllo; inoltre censurava la limitazione alla trasmissione di supporti informatici tramite il difensore per atti processuali "troppo voluminosi" e la vaghezza del criterio di "voluminosità", denunciando violazioni costituzionali (artt. 15 e 34 Cost.) e di norme ordinarie (art. 616, comma 4 c.p.; art. 18-ter Ord. pen.; richiamo a art. 103, comma 6 c.p.p. e art. 35 disp. att. c.p.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del diritto di corrispondenza nei penitenziari (art. 18 Ord. pen. e disciplina collegata, incl. art. 41-bis e circolari), la nozione di "corrispondenza" è circoscritta a forme epistolari, telegrafiche e telefoniche e non comprende di per sé i supporti informatici (es. CD-ROM) che sono contenitori di dati elettronici. La Corte ha ritenuto che la disciplina che regola l'uso dei supporti informatici per studio o per la trasmissione di atti difensivi è distinta dalla disciplina della corrispondenza; in particolare il detenuto può ricevere gli atti giudiziari in formato cartaceo e la trasmissione in supporto informatico per atti particolarmente voluminosi può essere regolata in modo da agevolare la consultazione senza estendere automaticamente il regime del visto di controllo applicabile alla corrispondenza. Nessuna violazione costituzionale o di legge è stata riscontrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 15

    Richiamato dal ricorrente come garanzia della libera corrispondenza; la Corte ha ritenuto che l'esclusione dei supporti informatici dalla nozione di corrispondenza disciplinata nelle norme detentive non costituisce violazione dell'art. 15 quando esiste una regolamentazione distinta e proporzionata per la ricezione di atti e documenti.

  • Costituzione, art. 34

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla difesa e all'istruzione; la Corte ha ritenuto compatibile la regolamentazione che prevede ricezione cartacea degli atti e modalità specifiche per materiali voluminosi su supporto informatico.

  • Codice penale, art. 616, comma 4

    La norma è stata interpretata dalla Corte come riferita a finalità diverse (reati informatici e definizione di supporti informatici) e non idonea a estendere automaticamente la nozione di 'corrispondenza' prevista dall'ordinamento penitenziario alle comunicazioni telematiche/informatiche.

  • Ordinamento penitenziario, art. 18

    La Corte ha confermato che l'art. 18 disciplina la corrispondenza del detenuto in senso tradizionale (epistolare, telegrafica, telefonica) e costituisce il riferimento per il diritto alla corrispondenza nei penitenziari.

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Rilevante perché il ricorrente era sottoposto al regime speciale; la Corte ha applicato la specifica disciplina detentiva e di sicurezza che può prevedere limitazioni alla corrispondenza, confermando l'interpretazione restrittiva della nozione di corrispondenza.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017

    La circolare fornisce chiarimenti applicativi: la Corte l'ha letta come descrittiva e coerente con la distinzione tra corrispondenza e supporti informatici; la menzione di trasmissioni informatiche nella circolare non equivale a equiparazione automatica alla corrispondenza sottoposta a visto di controllo.

  • Codice di procedura penale, art. 103, comma 6

    Riferimento invocato dal ricorrente in ordine a limiti al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina vigente, che permette ricezione cartacea e modalità specifiche per documenti voluminosi, non configura ingiustificata limitazione del diritto di difesa.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 35

    Richiamato dal ricorrente per criticare la vaghezza dei criteri regolamentari; la Corte ha ritenuto che le disposizioni e le circolari danno sufficiente cornice regolamentare per l'uso di supporti informatici in casi particolari.

Massime di principio

  • In regime detentivo (incluso 41-bis) la nozione di "corrispondenza" è interpretata restrittivamente: comprende comunicazioni epistolari, telegrafiche e telefoniche e non i semplici supporti informatici che contengono dati.
  • I supporti informatici (CD-ROM, USB, file elettronici) sono considerati contenitori di dati e possono essere regolamentati separatamente dall'istituto della corrispondenza; la loro trasmissione non gode automaticamente delle tutele e delle modalità previste per la corrispondenza epistolare.
  • La trasmissione di atti processuali dal difensore al detenuto deve garantire il diritto di difesa; tuttavia questa può avvenire prioritariamente in formato cartaceo, riservando modalità informatiche per atti "troppo voluminosi" secondo criteri regolamentari, senza che ciò implichi di per sé violazione costituzionale.
  • Le amministrazioni penitenziarie possono disciplinare l'uso di supporti informatici per agevolare la consultazione di documenti voluminosi, purché le limitazioni siano previste da norme o regolamenti e non arbitrarie o vaghe.
  • Nel valutare contestazioni simili, occorre distinguere tra il mezzo (supporto informatico) e il contenuto (comunicazione personale o documenti processuali): la qualificazione giuridica dipende dalla finalità e dalla disciplina specifica applicabile.
  • Chi impugna misure restrittive relative a trasmissioni digitali dovrà dimostrare che la regolamentazione concreta ha leso effettivamente il diritto di difesa o la libertà di corrispondenza, non basta l'asserita apparenza di limitazione se esistono alternative praticabili (es. formato cartaceo).

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