Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gentili impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali (art. 590-bis, comma 1 c.p.) per aver, immettendosi nel flusso di circolazione senza dare la dovuta precedenza, causato la collisione con il motoveicolo di Sodano (fatto del 21/05/2016). Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame dei motivi di impugnazione relativi a prevedibilità/evitabilità dell'evento, causalità materiale e giuridica, nonché per non aver tenuto conto del comportamento gravemente colposo della persona offesa (eccesso di velocità, alterazione da alcol e cannabinoidi) che, a dire del ricorrente, avrebbe interrotto il nesso causale; denunciat o anche insufficiente applicazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello, integrabile con quella di primo grado (cd. "doppia conforme"), dia adeguata risposta alle questioni sollevate. I giudici hanno condiviso che Gentili non rispettò l'obbligo di precedenza immettendosi nella carreggiata in condizioni di buona visibilità e che il motociclo era avvistabile; lo stato di alterazione e l'eccessiva velocità del Sodano sono stati considerati come concorso di colpa della persona offesa ma non come causa idonea ad escludere o interrompere il nesso causale tra la condotta di Gentili e l'evento lesivo. Conseguentemente è confermata la responsabilità per lesioni stradali; la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
La norma è stata applicata per affermare la responsabilità penale per lesioni personali gravi cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti penalmente rilevanti in ragione del mancato rispetto della precedenza e del nesso di causalità tra condotta e evento.
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma processuale che regola il contenuto del ricorso per cassazione; è stata richiamata come base formale per le censure formulate dal difensore circa vizio di motivazione e violazione di legge.
Giurisprudenza sul principio della "doppia conforme"
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01
La Corte ha applicato il principio per integrare la motivazione dell'appello con quella del primo grado: se sentenze di primo e secondo grado sono congruenti e si richiamano reciprocamente, la motivazione complessiva può essere letta congiuntamente come unico corpo argomentativo valido.
Massime di principio
- Il mancato rispetto della precedenza è determinante se sussiste avvistabilità del mezzo sopraggiungente: condizioni di buona visibilità e strada rettilinea rafforzano l'obbligo di accorgersi del pericolo.
- Il comportamento colposo della persona offesa (eccesso di velocità, stato di alterazione) può ridurre la responsabilità dell'altro conducente ma non automaticamente interrompere il nesso causale; per escludere la responsabilità è necessario dimostrare che l'evento sia stato causato da un fatto straordinario e imprevedibile tale da rompere il collegamento eziologico.
- La tesi difensiva in Cassazione deve contenere argomentazioni specifiche e indicare errori di diritto o di fatto ben delineati; semplici affermazioni generiche o rielencazioni di censure non affrontate in modo puntuale dai giudici di merito raramente bastano a far annullare una decisione.
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado si integrano ("doppia conforme"), la Cassazione valuta il complesso argomentativo unitario: va spiegato in modo circostanziato dove vi sia un errore giuridico o un vizio logico non sanabile dall'aggregazione delle due sentenze.
- Sul tema della prova penale, l'esistenza del dubbio ragionevole va esplicitamente evocata e motivata; se le valutazioni probatorie dei giudici di merito appaiono logiche e coerenti con i fatti accertati, la soglia del "ragionevole dubbio" non è ritenuta superata automaticamente dal ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22167/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →