Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per guida con patente revocata (art. 116 cod. strada, co. 15 e 17). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per presunta notifica del provvedimento errata (gli sarebbe stato notificato il dispositivo di altro procedimento); 2) contraddittorietà e insufficienza di motivazione sulla recidiva biennale: contestava che il fatto del 24/12/2018 non integrasse art.116 perché era in possesso di patente albanese valida dopo oltre un anno di residenza (art.135 cod. strada) e sosteneva che la decorrenza della revoca della patente italiana dovesse farsi partire dalla sospensione/ritiro del 2013 anziché dalla data del provvedimento definitivo del 2016, con conseguente assenza di recidiva in relazione al fatto del 9/5/2019.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul profilo processuale la Corte ha ritenuto non provata la notifica erronea del dispositivo. Sul merito la Corte ha confermato che per integrare la recidiva nel biennio, rilevante ai fini dell'aggravazione penale della guida senza patente, è necessario che la violazione amministrativa precedente sia stata definitivamente accertata (cioè non impugnata e divenuta definitiva). Nel caso di specie l'accertamento relativo al 24/12/2018 è divenuto definitivo non essendo stato impugnato, e inoltre il decreto penale del 7/3/2014 relativo al fatto del 16/11/2013 è divenuto esecutivo il 31/3/2016; la revoca della patente italiana disposta il 11/7/2016 ha quindi ancora rilevanza nel 2018 e nel 2019, sicché sussiste la recidiva e la condanna per art. 116 co. 15 e 17 trova conferma. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 116, co. 15 e 17, D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
Disciplina la guida senza patente; la fattispecie base è stata in parte depenalizzata ma rimane penalmente rilevante se ricorre la recidiva nel biennio. Nel caso valutato la recidiva ha integrato la rilevanza penale.
Regola l'uso di patenti rilasciate da Stati extra UE; il ricorrente sosteneva che, da residente da oltre un anno, l'uso della patente albanese comportasse solo sanzione amministrativa. La Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento perché la precedente revoca italiana e l'accertamento definitivo impedivano che la patente estera valesse a escludere la recidiva.
art. 5, D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8
Ha modificato la nozione di recidiva per gli illeciti depenalizzati: la recidiva rileva anche quando la precedente violazione depenalizzata sia stata definitivamente accertata in sede amministrativa; la Corte afferma che per far valere la recidiva è necessario che l'accertamento amministrativo sia divenuto definitivo.
Disposizione sulla reiterazione degli illeciti amministrativi: prevede che gli effetti della reiterazione siano sospesi fino alla definitività dell'accertamento precedente e che cessino se il provvedimento precedente viene annullato. La Corte la richiama per sottolineare la necessità della definitività per considerare la reiterazione/recidiva.
art. 219, co. 3-ter, Codice della strada (richiamato)
Prevede l'inibizione al rilascio di nuova patente per un periodo (qui tre anni) decorrente dall'irrevocabilità del provvedimento penale; la Corte ne trae conseguenza sul periodo in cui la revoca italiana impediva il rilascio di nuova patente.
art. 23, D.L. 149/2020 (richiami processuali)
Regola la comunicazione del dispositivo in procedimenti decisi in udienza cartolare. Il ricorrente lamentava violazione ma la Corte ha ritenuto non provata la circostanza della notifica errata.
Massime di principio
- Per gli illeciti depenalizzati (es. guida senza patente nella fattispecie base) la recidiva rileva solo se la violazione precedente è stata definitivamente accertata: la mera contestazione amministrativa non è sufficiente.
- La data rilevante ai fini della verifica della recidiva è la definitività/executività dell'accertamento (o del provvedimento amministrativo) e non semplicemente la data di commissione del fatto.
- Se un accertamento amministrativo non viene impugnato entro i termini, diventa definitivo e può essere utilizzato per fondare la recidiva penale; dunque è essenziale impugnare tempestivamente gli atti amministrativi se si intende contestarne gli effetti penali successivi.
- La validità di una patente estera ai fini di evitare sanzioni penali può essere esclusa se sussistono provvedimenti italiani definitivi che hanno revocato o impedito il rilascio di titoli di guida.
- Le contestazioni relative a difetti di notifica o di comunicazione di dispositivi devono essere provate concretamente: l'allegazione da sola non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Il giudice penale non può ignorare la regola della necessità di definitività degli accertamenti amministrativi quando questi sono funzionali a integrare aggravanti fondate sulla recidiva; la giurisprudenza richiede certezza e stabilità dell'accertamento precedente.
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