Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per il reato continuato. Sosteneva che la Corte di appello si era limitata a richiamare genericamente i criteri di valutazione senza illustrare i criteri effettivamente adottati, con particolare riferimento alla valutazione della personalità dell'imputato e al tempo intercorso dai fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena, richiamando i criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. e considerando elementi specifici quali la reiterazione delle condotte, l'entità delle imposte evase tramite diverse società, il numero delle frodi carosello contestate, l'intensità del dolo, il danno all'erario e l'allarme sociale causato. I giudici di merito hanno preso come base una pena di 3 anni per il reato indicato al capo R), operando aumenti contenuti per i reati in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in linea con le finalità rieducative, retributive e preventive della pena. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte di appello ha applicato i criteri soggettivi e oggettivi di valutazione della pena previsti dall'art. 133, considerando elementi come la personalità dell'imputato, la reiterazione, l'entità del danno e l'intensità del dolo per motivare la determinazione della pena
art. 81 cod. pen.
I reati contestati sono stati ritenuti in continuazione e la Corte ha operato aumenti di pena per i reati satellite rispettando il vincolo della continuazione disciplinato dall'art. 81
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria al ricorrente
Massime di principio
- La determinazione della pena è vasta valutazione di merito: se la Corte di appello indica e applica i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e motiva con elementi concreti (reiterazione, entità del danno, intensità del dolo, ecc.), la cassazione non interviene se tale motivazione è logica e ponderata
- Un ricorso per cassazione avverso la determinazione della pena deve censurare specificamente errori di diritto o macroscopiche incongruenze logiche nella motivazione; critiche generiche sull'insufficienza motivazionale sono spesso inammissibili o infondate
- Quando i reati sono ritenuti in continuazione ex art. 81 cod. pen., la Corte può partire da una pena base per un reato e aggiungere incrementi contenuti per i reati satelliti purché la decisione sia motivata e rispetti le finalità della pena
- La dichiarazione di inammissibilità manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende); quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso carente in motivazione
- Per aumentare le chance di successo in casi analoghi, il ricorrente deve indicare con precisione quali specifici elementi di fatto o criteri giuridici sono stati omessi, travisati o applicati erroneamente, fornendo un quadro argomentativo puntuale
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