Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Torino che, nell'ambito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina, artt. 73 comma 4 e 5 d.P.R. 309/1990), ha disposto la confisca del denaro sequestrato (3.700 euro rinvenuti in abitazione a Rivoli e 900 euro in prossimità di un alloggio a Collegno). Il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 240-bis c.p., sostenendo l'assenza di legame tra il denaro e l'attività delittuosa (la droga finalizzata alla vendita era soprattutto nell'appartamento di Collegno) e dichiarando che la somma derivava da compravendita di telefoni e orologi online; inoltre ha contestato la valutazione di sproporzione rispetto alle condizioni reddituali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche se la somma sequestrata non fosse direttamente attribuibile quale provento immediato del reato di detenzione di stupefacenti, il giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 240-bis c.p. valutando la sproporzione tra l'entità del denaro e la mancanza di lecite fonti di reddito dell'imputato (disoccupato). La Corte ha sottolineato che la valutazione di merito circa la sproporzione, se adeguatamente motivata con parametri verificabili e previo confronto con le deduzioni difensive, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di applicazione della pena (patteggiamento) con cui è stata definita la posizione dell'imputato; qui contestuale al provvedimento di confisca disposto dal giudice di merito.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 4
Norma che sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti "leggere"; il fatto-reato per il quale l'imputato è stato condannato e che rende applicabile la disciplina della confisca cd. allargata ex art. 240-bis.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5
Norma che sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti più gravi (es. cocaina); richiamata per le diverse qualificazioni delle varie sostanze sequestrate.
art. 240-bis cod. pen.
Disposizione sulla "confisca allargata": consente la confisca di beni non direttamente provenienti dal reato quando vi sia sproporzione tra beni e redditi leciti del condannato; applicata dal giudice di merito sulla base della mancanza di adeguate fonti di reddito dell'imputato.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modifiche nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (richiamato storicamente, art. 12-sexies)
Richiama l'origine normativa storica della disciplina oggi confluita nell'art. 240-bis c.p.; menzionata per identificare l'ambito applicativo della confisca cd. allargata.
Massime di principio
- La confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. può essere disposta anche quando il bene non sia direttamente provato come provento immediato del reato, purché emerga una sproporzione tra entità dei beni e fonti di reddito lecite del soggetto.
- La valutazione della sproporzione è valutazione di merito: se adeguatamente motivata con parametri verificabili e confrontata con le deduzioni difensive, è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo motivazione arbitraria.
- Il ricorrente che dichiara un'origine lecita delle somme deve fornire elementi probatori concreti delle fonti (documenti, contratti, flussi bancari) per confutare la presunzione di sproporzione; mere dichiarazioni possono non essere sufficienti.
- Quando somme e beni sono rinvenuti in luoghi distinti, il giudice deve comunque valutare il complesso degli elementi (quantità di stupefacente, modalità di detenzione, condizioni reddituali) per stabilire l'eventuale collegamento o la sproporzione.
- In casi analoghi è fondamentale che il provvedimento di confisca contenga una motivazione chiara che illustri i parametri adottati per comparare redditi leciti e valore dei beni, e che risponda alle obiezioni difensive; in assenza di ciò la decisione può essere impugnata con successo.
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