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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui, in sede di rinvio successivo ad annullamento, ha confermato il dispositivo di assoluzione della sentenza originaria ma ha respinto la sua richiesta di condanna della parte offesa al rimborso delle spese processuali. I motivi dedotti sono tre: 1) violazione di legge processuale (in particolare art. 627 c.p.p.) perché il giudice del rinvio avrebbe violato il principio secondo cui non può modificare parti della sentenza non oggetto di annullamento (cd. giudicato interno), intervenendo invece sulla valutazione delle prove e sulla motivazione già definitive; 2) assenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del diritto dell'imputato al rimborso delle spese, dal momento che la precedente sentenza aveva ritenuto le lesioni simulate e il fatto non sussistente; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della domanda ai sensi dell'art. 574 c.p.p., poiché il giudice del rinvio avrebbe rielaborato la ricostruzione dei fatti valorizzando elementi che la prima sentenza aveva escluso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto in particolare i primi e terzi motivi (assorbente il secondo), constatando che il giudice del rinvio ha travalicato i limiti del giudicato interno instauratosi con la sentenza definitiva di assoluzione e ha pertanto annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Giudice di Pace di Ferrara in diversa composizione. Il rinvio è disposto perché il giudice del rinvio originario aveva modificato la ricostruzione del fatto e attribuito valore probatorio a elementi che la prima sentenza aveva già disatteso; nel nuovo giudizio il Giudice di Pace dovrà pronunciarsi sulla richiesta di condanna della parte offesa al pagamento delle spese attenendosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione probatoria già irrevocabilmente fissate nella prima sentenza.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    menzionata la formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste"

    la sentenza di primo grado ha pronunciato l'assoluzione con formula piena ex art. 530; tale decisione ha inciso sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del compendio probatorio

  • art. 627 cod. proc. pen.

    riferimento al comma 2 secondo cui il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del primo giudice, salvo il limite del giudicato interno

    il giudice del rinvio può decidere come il giudice la cui sentenza è stata annullata, ma non può intervenire sulle parti della sentenza non oggetto di annullamento (giudicato interno)

  • art. 574 cod. proc. pen.

    il comma 3 stabilisce che l'impugnazione "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza"

    regola l'impugnazione da parte dell'imputato assolto sulle questioni relative a risarcimento e spese; la Corte ha richiamato la rilevanza di tale rimedio nella vicenda

  • art. 624 cod. proc. pen.

    richiamato il principio della formazione del giudicato in relazione alla pronuncia di assoluzione

    con la sentenza di assoluzione non impugnata si è formato giudicato sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove, che il giudice del rinvio non può modificare

  • art. 541 comma 2 cod. proc. pen.

    citato in relazione alle domande dell'imputato per risarcimento e rifusione delle spese

    la previsione sostanziale/strumentale circa le domande di rifusione delle spese mosse dall'imputato nei confronti della parte offesa

  • D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, art. 37 comma 2

    richiamato in relazione al mezzo di impugnazione previsto

    utilizzato per spiegare il regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento/assoluzione nel contesto del ricorso del ricorrente

Massime di principio

  • Il giudice al quale è rimesso il giudizio dopo annullamento non può rivedere o modificare le parti della sentenza che non sono state oggetto di annullamento: tali parti formano il cd. giudicato interno e sono intangibili.
  • Se la sentenza originaria di assoluzione è divenuta definitiva su ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, il giudice del rinvio deve attenersi a quella ricostruzione e limitarsi a decidere il punto specifico su cui è stato disposto il rinvio (es. condanna alle spese della parte offesa).
  • Quando si impugna per ottenere rifusione delle spese e risarcimento dopo assoluzione, occorre valutare il rimedio e il mezzo di impugnazione specifici (art. 574 c.p.p. e norme collegate); la Corte verifica anche la legittimità del potere del giudice del rinvio.
  • Il giudice che, in sede di rinvio, attribuisce valore probatorio a elementi che la prima sentenza aveva espressamente disatteso incorre in vizio di eccesso di potere e nella violazione del limite derivante dal giudicato interno.
  • In casi simili conviene chiedere che il rinvio sia trattato attenendosi rigidamente alla motivazione e alla ricostruzione del fatto già definitive, evitando tentativi di riconsiderare prove già valutate.

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