Cassazione Penale, Sentenza n. 35416/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lamentando: 1) insufficiente motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato perché i pagamenti non avrebbero inciso causalmente sul fallimento e sarebbero rientrati nello scopo mutualistico della cooperativa sociale; 2) errata applicazione degli artt. 2467 c.c. e 1, comma 239, L. 27/12/2017, n.205 anche alle cooperative sociali con finalità mutualistiche; 3) mancata riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale (reato meno grave) con conseguente trattamento sanzionatorio più lieve.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati e ha verificato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: ha accertato l'estinzione del reato per prescrizione. Il fatto era commesso il 30/03/2011 e il reato, previsto dall'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 legge fall., è punito con pena da 3 a 10 anni; non risultando cause di sospensione ex art. 159 c.p., il termine massimo di prescrizione (calcolato secondo artt. 157 e 161 c.p.) è pari a 12 anni e 6 mesi, scaduto il 23/09/2023. Conseguentemente la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare
L'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, è stata riconosciuta dalla Corte d'appello in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione la riporta come fatto procesuale ma non decide nel merito sulla sua corretta applicazione
Norma sulla responsabilità degli amministratori in caso di scambio di interessi e indebiti; il ricorrente contestava la sua applicazione alle cooperative sociali mutualistiche, censura che la Corte d'appello non ha adeguatamente esaminato
art. 1, comma 239, legge 27/12/2017, n.205
Norma normativa richiamata dal giudice di merito per questioni societarie/fiscali; il ricorrente ne contesta l'applicazione alle cooperative sociali con finalità mutualistiche, censura non affrontata compiutamente dal giudice d'appello
Dispositivo che disciplina il proscioglimento in pendenza del giudizio, utilizzato dalla Corte di legittimità quale parametro per verificare se fosse già maturata una causa di estinzione del reato
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare
Definisce il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con pena prevista da 3 a 10 anni; riferimento usato per la qualificazione del fatto e per il calcolo della prescrizione
Elenca le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha rilevato che non risultavano cause di sospensione rilevanti ai fini del termine prescrizionale
Disposizioni applicate per il calcolo della durata della prescrizione sulla base della pena massima ed eventuali maggiorazioni; la Corte ha determinato il termine prescrizionale in 12 anni e 6 mesi, scaduto il 23/09/2023
Massime di principio
- Se il giudice d'appello non si confronta esplicitamente con le censure formulate in sede di impugnazione, la cassazione può ritenere il motivo non manifestamente infondato e riesaminare profili procedurali sostanziali (es. prescrizione).
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo sentenze di condanna in grado inferiore; controllare sempre le date di commissione del reato, la pena ed eventuali cause di sospensione per valutare il rischio di prescrizione.
- Le cooperative sociali con finalità mutualistiche possono contestare l'applicazione di norme societarie ordinarie (es. art. 2467 c.c.), ma la mancata trattazione di tali eccezioni in appello può far valere la cassazione solo se emergono profili procedurali o prescrizionali rilevanti.
- La mancata riqualificazione del fatto in reato meno grave deve essere valutata dal giudice di merito; la cassazione può censurare omissioni motivazionali, ma l'effetto pratico può essere comunque la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
- In difesa, è cruciale documentare e sollevare espressamente le argomentazioni sulla causalità tra pagamenti e fallimento e sulla compatibilità dei pagamenti con lo scopo sociale, poiché la decisione di merito deve confrontarsi specificamente con tali punti.
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