Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 24-04-2023. Parisi contestava la conferma della responsabilità per la detenzione di stupefacenti (soprattutto l'attribuzione del concorso e dell'aggravante per ingente quantità) e il diniego delle attenuanti generiche; Maggiore censurava la conferma della responsabilità per la detenzione di 2 kg di cocaina, la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.); Ruggiero contestava la valutazione delle intercettazioni e del G.P.S. ai fini dell'identificazione e chiedeva il riconoscimento della lieve entità del fatto (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte infondati e ha rigettato i ricorsi di Maggiore e Ruggiero confermando le rispettive condanne e la qualificazione giuridica adottata dai giudici di merito (compresi il giudizio di concorso e l'esclusione della lieve entità/attenuanti richieste). Quanto a Parisi, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità e sull'aggravante, ma ha accolto la doglianza relativa al mancato esame adeguato delle attenuanti generiche: ha annullato in parte la pronuncia nei confronti di Parisi e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame specifico sulle attenuanti generiche (confermata l'irrevocabilità della responsabilità relativa al residuo episodio di capo 1). I ricorrenti Maggiore e Ruggiero sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per Maggiore è stata confermata anche la mancata concessione dell'attenuante ex art.114 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di reato in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che le prove (intercettazioni, localizzazioni GPS, comportamenti) possono essere valutate congiuntamente per accertare la partecipazione alla detenzione e al traffico.
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sia oggettivamente (calcolo delle dosi e principio attivo) sia soggettivamente, laddove la conoscenza o l'ignoranza colposa del quantitativo può essere provata con elementi indiziari e comportamentali.
art. 59, comma 2 cod. pen.
Regola la necessità che la circostanza aggravante sia provata in ordine alla colpevolezza dell'agente; la Corte richiama che è sufficiente la prova che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
art. 62-bis cod. pen.
Attenua le pene per le attenuanti generiche; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente il rigetto delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per un approfondimento in mancanza di argomentazione sufficiente.
art. 114 cod. pen.
Attenuante per minima partecipazione: la Corte conferma che per riconoscerla è necessario dimostrare un ruolo realmente marginale e trascurabile rispetto al reato complessivo; non basta una minore efficacia causale rispetto agli altri correi.
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Lieve entità: la Corte applica il principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione dev'essere complessiva e non basata su singoli indici isolati; per Ruggiero tale valutazione ha escluso la lieve entità a causa di più elementi (frequenza forniture, rete, commenti intercettati).
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per l'irrevocabilità della sentenza di condanna relativa all'episodio residuo ascritto a Parisi: una volta accertata la responsabilità con una decisione non viziata in cassazione su quel punto, resta ferma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: la Corte conferma l'imposizione delle spese ai ricorrenti per i ricorsi rigettati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede libere valutazioni di fatto fondate su un apparato probatorio non manifestamente illogico: le intercettazioni, i dati GPS e i comportamenti processuali possono legittimamente costituire prova indiziaria della conoscenza e partecipazione al reato.
- L'aggravante per ingente quantità (art.80, comma 2 d.P.R. 309/1990) richiede valutazione sia oggettiva (calcolo delle dosi/principio attivo) sia soggettiva; la conoscenza della quantità può essere desunta anche indirettamente e l'ignoranza colposa è sufficiente per l'addebito.
- Le attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) richiedono una motivazione specifica: il semplice riferimento temporale alla distanza dei fatti non basta; il giudice deve esaminare le circostanze personali e il comportamento successivo nel merito.
- Per l'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) il contributo del reo deve essere realmente marginale e trascurabile rispetto al criminoso; una mera minore incidenza causale non è sufficiente.
- La valutazione della lieve entità (art.73, comma 5) deve essere complessiva, considerando tutte le circostanze (quantità movimentata, frequenza, rete di relazioni, modalità operative) e non basarsi su un solo elemento.
- Quando la motivazione sui punti decisivi (es. esclusione attenuanti generiche) risulta lacunosa, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, senza però rimettere in discussione fatti valutati non manifestamente illogici.
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