Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Lucia ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), deducendo il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla richiesta, formulata con conclusioni scritte ex art. 23-bis L. n. 176/2020, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa sosteneva che i termini prescrizionali erano già decorso in relazione ai fatti del 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'omessa considerazione della memoria difensiva in sede di appello non costituisca di per sé nullità e che la richiesta di declaratoria di prescrizione fosse infondata al momento della decisione impugnata: il termine prescrizionale massimo di 10 anni, computato ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 e considerando il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, avrebbe fatto maturare la prescrizione solo successivamente (31/12/2023), mentre la decisione impugnata è del 12/07/2023. Perciò il vizio indicato non poteva giustificare l'accoglimento del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
comma 2 (termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione)
La Cassazione conferma che, per il reato di omessa dichiarazione, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17
comma 1-bis (prescrizione massima di 10 anni)
Per i reati tributari rileva il termine prescrizionale massimo di 10 anni; applicato al caso, la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata
legge n. 176 del 2020, art. 23-bis
norma che disciplina la presentazione di conclusioni scritte in sede di giudizio
La difesa ha utilizzato questo istituto per presentare in appello una richiesta di declaratoria di prescrizione nelle conclusioni scritte
codice di procedura penale, art. 616
Fornisce la base per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai principi che consentono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati senza dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 18385/2018; Sez. 5, n. 17798/2019; Sez. 3, n. 36387/2019)
Principi richiamati: l'omesso esame di memorie difensive non costituisce di per sé nullità; in cassazione occorre mostrare la concreta idoneità scardinante delle ragioni non esaminate; il termine prescrizionale decorre dopo il periodo dilatorio di 90 giorni
Massime di principio
- L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di memorie o conclusioni difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento impugnato; in cassazione va dimostrata la specifica rilevanza e la concreta idoneità della memoria a incidere sulla decisione
- Per il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente; pertanto il computo della prescrizione deve tener conto di quel periodo
- Il termine prescrizionale massimo previsto (art. 17, comma 1-bis) può estendersi fino a 10 anni; occorre calcolare correttamente la data di decorrenza per valutare la prescrizione al momento della pronuncia impugnata
- Una richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione avanzata solo nelle conclusioni scritte di appello può essere rilevante solo se fondata e tempestiva; se manifestamente infondata, la mancata considerazione da parte del giudice non rende ammissibile un successivo ricorso per cassazione
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e ritenuto manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in via equitativa, di somme alla Cassa delle ammende
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