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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per ragioni diverse. Guerra ha articolato due motivi: (1) censura di violazione di legge per presunta insufficienza probatoria e mancata applicazione del principio che richiede la prova della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio"; (2) contestazione dell'utilizzabilità e dell'adeguatezza delle risultanze delle intercettazioni (cd. "droga parlata") e della perizia suppletiva, nonché di una parziale ed errata valutazione delle testimonianze. Amoroso ha dedotto invece un unico motivo, sostenendo che la sua condotta rientrerebbe nella mera connivenza (non punibile) e non nel concorso di persone nel reato, con conseguente errata qualificazione della sua posizione come concorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Guerra: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, perché non indicava in che modo concretamente il materiale probatorio fosse insufficiente né come i giudici del merito avessero usato tale materiale in modo inadeguato; il secondo motivo è stato rigettato sul merito perché la Corte territoriale ha correttamente riportato e valutato le intercettazioni, le quali, corroborate da dichiarazioni testimoniali, erano sintomatiche di attività di detenzione a fini di spaccio e cessione di stupefacenti; la rivalutazione del contenuto delle intercettazioni in Cassazione non è ammessa se non per manifesta irragionevolezza. Per Amoroso: il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni testimoniali emergeva un apporto consapevole e attivo (suggerimenti sulla qualità della droga, cessioni riferite da testi) tale da integrare il concorso nel reato e non la mera connivenza. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato nell'analisi della valutazione delle intercettazioni (cd. "droga parlata")

    la Corte ricorda che quando gli indizi consistono in dichiarazioni captate da intercettazioni senza sequestro della sostanza, la valutazione deve essere compiuta con particolare rigore e che la scelta interpretativa che conduce alla condanna deve fondarsi su un dato probatorio caratterizzato da alta credibilità razionale, utile a escludere le ipotesi alternative più probabili

  • art. 110 cod. pen.

    norma sul concorso di persone nel reato

    la Corte applica la distinzione tra concorso e mera connivenza: il concorso richiede un contributo consapevole che può anche consistere nell'agevolare o garantire il proposito criminoso, mentre la connivenza è comportamento meramente passivo; nel caso di specie i comportamenti di Amoroso sono stati ritenuti contributivi e pertanto idonei a integrare il concorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende

    la Corte, constatata l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei ricorsi, applica la sanzione prevista per i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti alle spese processuali e alla somma stabilita

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è generico: devono essere indicate specificamente le ragioni per cui la valutazione probatoria del giudice di merito sarebbe erronea o illogica
  • Nei casi di "droga parlata" le intercettazioni possono fondare una condanna solo se la ricostruzione è sostenuta da elementi sufficientemente concreti e, preferibilmente, corroborata da altre prove (es. testimonianze); la valutazione di merito sul contenuto delle intercettazioni non è ristorabile in Cassazione salvo casi di manifesta irragionevolezza
  • La distinzione tra connivenza e concorso è testuale: la mera disponibilità o tolleranza non è punita, mentre ogni contributo consapevole che agevoli l'attività illecita (anche con interventi, suggerimenti o garanzie di sicurezza) può integrare il concorso (art. 110 c.p.)
  • Chi impugna una sentenza per carenza probatoria deve esporre chiaramente quali pezzi di prova sarebbero inidonei e perché, indicando contraddizioni o vizi logici nella motivazione del giudice di merito
  • In Cassazione non è consentito richiedere un nuovo esame del merito delle prove già valutate dai giudici di merito, salvo che non si dimostri la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, è probabile la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista (qui euro 3.000,00 a titolo di ammenda)

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