Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per esercizio abusivo di raccolta di scommesse e concorso (art. 4, comma 4-bis e 4-ter, legge 13/12/1989 n.401). Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancato accertamento del ruolo e del contributo soggettivo del Ferrante, contestando la qualificazione dell'attività come intermediazione di scommesse e non mero supporto tecnico; 2) censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'avventore Bellante e doglianza richiamando profili di diritto UE (richiami alla sentenza Placanica e posizione del bookmaker Stanleybet) per sostenere l'assenza del reato; 3) censura per il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) in ragione dello stato di detenzione e del ruolo 'meramente formale' dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi erano aspecifici e cumulativi (denunzia di plurimi vizi incompatibili), e in larga parte proponevano una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità). La Corte ha ritenuto che l'accusa avesse assolto l'onere probatorio dimostrando la raccolta materiale delle scommesse e l'assenza della licenza pubblica (art. 88 T.U.L.P.S.), che gli elementi probatori a supporto della condanna erano coerenti e non manifestamente illogici (allestimento del locale, ricevute di gioco sequestrate, gestione diretta o delegata dell'esercizio), che la difesa non ha provato la discriminazione ai fini di disapplicare la normativa nazionale in base al diritto UE, e che la richiesta di attenuante per partecipazione minima non era fondata dato il ruolo e la condotta del Ferrante. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 4, comma 4-bis e 4-ter

    La Corte interpreta la norma nel senso che integra reato la condotta del gestore che mette a disposizione il proprio conto-gioco permettendo la raccolta di scommesse senza licenza; l'accusa deve dimostrare la condotta materiale e l'assenza della licenza, mentre l'onere di provare una discriminazione ai fini UE è a carico della difesa.

  • T.U.L.P.S. art. 88 (licenza di pubblica sicurezza)

    L'assenza della licenza prevista dall'art. 88 supporta la rilevanza penale della attività di raccolta di scommesse; il diniego motivato (es. per carichi pendenti) è legittimo e non di per sé indice di discriminazione UE.

  • Codice penale art. 114

    L'attenuante per partecipazione di minima importanza richiede la prova che il contributo sia causalmente trascurabile; il semplice ruolo 'formale' del titolare non è sufficiente se questi ha omesso controlli o ha organizzato la prosecuzione dell'attività.

  • Codice di procedura penale art. 63

    Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se verbalizzate; la Corte ha ritenuto di non avere fatto affidamento esclusivo sulle dichiarazioni dell'avventore, ma sulle risultanze materiali e ispettive raccolte dagli operanti.

  • Codice di procedura penale artt. 581 e 591

    Denunzie cumulative e promiscue di inosservanza e mancata motivazione rendono i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile; la giurisprudenza di legittimità non può essere investita della funzione di rielaborare l'impugnazione.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Riferimenti a diritto UE e alla sentenza Placanica (giurisprudenza)

    La Corte ricorda che, secondo l'orientamento consolidato, chi invoca la disapplicazione della normativa nazionale per conflitto con il diritto UE (cd. effetto diretto o discriminazione) ha l'onere di dimostrare la discriminazione o l'illegittimità della esclusione dall'accesso al mercato; in mancanza di tale prova, resta applicabile la normativa penale nazionale.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
  • I motivi devono essere specifici e non cumulativi o contraddittori; la denunzia promiscua di molteplici vizi rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
  • Nel reato di raccolta abusiva di scommesse, l'accusa deve dimostrare la condotta materiale di raccolta e l'assenza della licenza; spetta alla difesa provare che il diniego di autorizzazione sia derivato da discriminazione illegittima ai sensi del diritto UE.
  • Le risultanze dell'attività della polizia giudiziaria e gli elementi materiali (allestimento del locale, ricevute, dispositivi per il gioco) possono costituire base sufficiente per la condanna senza che sia necessario basarsi esclusivamente su dichiarazioni testimoniali potenzialmente contestabili.
  • L'attenuante per partecipazione minima richiede prova concreta della marginalità causale; la posizione formale di titolare o amministratore non garantisce automaticamente l'attenuante, soprattutto in caso di omissione di controllo o di organizzazione dell'attività illecita.
  • Se una prova è potenzialmente inutilizzabile, in sede di cassazione è possibile valutare la 'prova di resistenza' per verificare se la decisione sarebbe rimasta invariata in sua assenza; se la motivazione resiste, il vizio è irrilevante.
  • Il diniego di una licenza per ragioni legittime (es. carichi pendenti) non equivale a discriminazione UE; chi invoca il contrasto con il diritto europeo deve fornire elementi per provarlo.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.