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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29141/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio accomandatario di una società di persone un avviso di accertamento IRPEF per redditi di partecipazione riferiti all'anno d'imposta 2007, assumendo che il socio avesse percepito utili imputabili per trasparenza. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di avere esercitato il recesso dalla società con raccomandata spedita il 14 dicembre 2007 e di non aver partecipato all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2007, con conseguente insussistenza del diritto agli utili. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2290 e 2300 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel valorizzare la data della comunicazione del recesso anziché quella della sua pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 26 febbraio 2008 e quindi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito la censura sull'efficacia del recesso ai fini dell'imputazione del reddito, perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Trattandosi di accertamento dei redditi di una società di persone con imputazione automatica ai soci, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nei confronti della società e di tutti i soci interessati. Poiché il processo si era celebrato solo tra l'Agenzia e un singolo socio, senza integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state cassate e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso per la disciplina dell'imputazione dei redditi di partecipazione ai soci

  • art. 2290 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del recesso del socio

  • art. 2300 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pubblicità del recesso nel registro delle imprese

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicata come norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma ritenuta violata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    menzionato come norma che consente la riunione dei giudizi quando rilevante

  • Cass. Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452

    citata per il principio dell'integrità del contraddittorio nelle controversie sui redditi delle società di persone

  • Cass. Sez. U. 4 giugno 2008, n. 14815

    citata per il principio del litisconsorzio necessario originario nelle liti sui redditi societari

  • Cass. 7 giugno 2022, n. 18309

    citata a conferma della rilevabilità d'ufficio della nullità per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile tra società e tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
  • La mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Quando viene dedotto un vizio originario del contraddittorio per mancata integrazione dei soggetti necessari, la Corte può cassare sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e rinviare al giudice di primo grado perché rinnovi il giudizio nei confronti di tutti i necessari partecipanti.
  • In materia di redditi di partecipazione, la questione relativa all'efficacia del recesso del socio non viene scrutinata nel merito se il processo è affetto da nullità per difetto di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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