Cassazione Penale, Sentenza n. 35834/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La condannata, detenuta in espiazione di pena definitiva risultante da un cumulo comprendente condanne per omicidio, detenzione di stupefacenti, furti, evasioni, violazioni di misure di prevenzione e altri reati, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di differimento facoltativo della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, e la subordinata richiesta di detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen. Ha dedotto violazione degli artt. 146 e 147 c.p. e 47-ter e 47-quinquies Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Ha rappresentato di essere affetta da una patologia tumorale ovarica e di avere subito un intervento chirurgico, indicato nel ricorso come eseguito nel febbraio 2025, lamentando inoltre danni e un principio di ictus; ha sostenuto la necessità di essere prontamente reperibile per visite e cure specialistiche. Ha censurato il Tribunale per essersi concentrato sull’idoneità delle cure disponibili in carcere senza valutare adeguatamente il rischio di un trattamento contrario al senso di umanità e di sofferenze aggiuntive, richiamando gli artt. 27 e 32 Cost. e l’art. 3 CEDU. Ha contestato la lettura del rifiuto di ricovero, dichiarando che esso sarebbe dipeso dalla sfiducia nell’assistenza medica dopo il precedente intervento, e ha lamentato l’omessa o insufficiente considerazione del parere sanitario contrario alle dimissioni, delle cure specialistiche che avrebbe potuto ricevere in libertà e della documentazione sulle condizioni dei figli, uno dei quali portatore di handicap. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, ha contestato la valutazione negativa fondata sulla sospensione della responsabilità genitoriale, sull’affidamento dei figli a terzi, sulla pericolosità sociale, sul curriculum criminale, sulla condotta carceraria e sul lontano fine pena, sostenendo che l’assenza della madre inciderebbe sull’equilibrio dei figli, in un contesto di assenza anche del padre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi per le informazioni relative alla salute della condannata e dei figli. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sulla documentazione sanitaria aggiornata, in particolare sulla relazione del dirigente sanitario del 18 febbraio 2026: le patologie risultavano diagnosticate, monitorate e curate in carcere, senza pericolo per la vita né grave invalidità; l’intervento del 18 novembre 2025 e gli episodi successivi non dimostravano l’impossibilità di assicurare le cure necessarie nell’istituto o tramite strutture esterne. La Corte ha rilevato che la difesa non aveva indicato elementi clinici contrari né specifici trattamenti più efficaci praticabili soltanto in libertà; ha inoltre considerato il rifiuto della detenuta di ulteriori cure e le dimissioni ospedaliere contro il parere sanitario. Il rigetto del differimento facoltativo e della detenzione domiciliare per motivi di salute è stato ritenuto giustificato anche dal bilanciamento con la pericolosità sociale, la condotta irregolare e il lontano fine pena. È stata respinta anche la censura sulla detenzione domiciliare speciale: il Tribunale aveva valutato la sospensione della responsabilità genitoriale, l’impossibilità attuale di ricostituire la convivenza con i figli affidati a una comunità educativa e ai nonni paterni, le numerose condanne e i procedimenti pendenti, la progressione negativa della condotta, la revoca di una precedente misura domiciliare, gli episodi disciplinari — compresa un’aggressione a un’altra detenuta — e l’assenza di revisione critica. Le doglianze sono state giudicate infondate, in parte ai limiti dell’inammissibilità perché reiterative e non confrontate con i dati obiettivi sfavorevoli.
Norme richiamate
la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.);
Il differimento obbligatorio per infermità è ricondotto ai principi di uguaglianza, umanità della pena e tutela della salute; la decisione concreta richiede l’esame delle condizioni sanitarie e della possibilità di salvaguardarle durante l’esecuzione.
ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413);
Il differimento facoltativo non presuppone un’incompatibilità assoluta con la detenzione, ma richiede una condizione grave che comporti pericolo di vita, impossibilità di assicurare cure adeguate in carcere oppure sofferenze aggiuntive ed eccessive.
a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili;
La valutazione della detenzione domiciliare per grave infermità deve riguardare la concreta adeguatezza delle cure intramurarie, l’umanità e le finalità rieducative della pena e, in un bilanciamento, età, durata del trattamento e pericolosità sociale.
Deve essere, inoltre, considerato, con riguardo alla detenzione domiciliare speciale invocata in via subordinata, che la sospensione della potestà genitoriale sostanzialmente preclude al condannato la possibilità di ottenere l’affidamento del figlio portatore di handicap ex art. 47-quinquies Ord. pen. (Sez. 1, n. 11562 dell’8/02/2024, Lucarelli, non massimata).
Nel caso di detenzione domiciliare speciale diretta all’assistenza di un figlio portatore di handicap, la sospensione della responsabilità genitoriale preclude sostanzialmente la possibilità di ottenere l’affidamento del figlio ai sensi della norma.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 3 Cost.
la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.);
Il principio di uguaglianza costituisce uno dei fondamenti costituzionali degli istituti di differimento della pena e di detenzione domiciliare per ragioni di salute.
art. 27 Cost.
la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.);
L’esecuzione della pena deve rispettare il senso di umanità e tendere alla rieducazione; il giudice deve quindi considerare se il trattamento sanitario e detentivo concretamente assicurato sia compatibile con tali esigenze.
art. 32 Cost.
la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.);
La salute è un diritto fondamentale da salvaguardare anche durante l’esecuzione penale, verificando se le cure necessarie possano essere concretamente garantite in carcere o in centri clinici penitenziari.
art. 3 CEDU
ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413);
La detenzione per ragioni di salute è incompatibile con il rispetto del senso di umanità quando le condizioni comportino sofferenze aggiuntive ed eccessive o non siano assicurabili cure adeguate; la Corte applica tale criterio nella verifica della compatibilità concreta, senza riconoscere un automatismo fondato sulla sola patologia.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Passando alla valutazione della richiesta subordinata di detenzione domiciliare c.d. speciale, il Tribunale, premessa l’ammissibilità della domanda avanzata ai sensi dell’art. 47-quinquies Ord. pen., avuto riguardo ai titoli di reato, al fine pena e alla presenza di figlio minorenne che, pur di età superiore agli anni 10, è affetto da handicap grave ex articolo 3, comma 3 l. n. 104 del 1992, rileva l’insussistenza dei presupposti di merito per l'accoglimento di tale misura.
La condizione di handicap grave del figlio è rilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda di detenzione domiciliare speciale, ma non determina da sola il diritto alla misura, che resta subordinata alla verifica dei presupposti di merito.
Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute della condannata e dei suoi figli.
La presenza nel provvedimento di dati relativi alla salute della condannata e dei figli giustifica l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- Per decidere una richiesta di differimento della pena o di detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve svolgere un esame specifico e rigoroso delle condizioni sanitarie e accertare la concreta possibilità di assicurare cure adeguate in carcere o presso centri clinici penitenziari, non limitandosi all’astratta disponibilità di presidi sanitari.
- Il differimento facoltativo per gravi motivi di salute non richiede un’incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma presuppone un serio pericolo di vita, l’impossibilità di prestare cure adeguate in ambito carcerario oppure sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità.
- Quando la documentazione clinica attesta l’incompatibilità delle condizioni del condannato con il regime carcerario, il rigetto dell’istanza deve fondarsi su concreti elementi tecnici e sugli accertamenti medici necessari; se le cure sono ritenute praticabili in un centro clinico penitenziario, il provvedimento deve indicare con precisione la struttura.
- Il giudice deve bilanciare tutela della salute e umanità dell’esecuzione con le esigenze di certezza e indefettibilità della pena e di prevenzione e difesa sociale, considerando anche durata del trattamento, età e pericolosità sociale, e deve esporre una motivazione che renda verificabile il percorso decisionale.
- La detenzione domiciliare speciale per l’assistenza di un figlio portatore di handicap richiede la verifica concreta dei presupposti di merito e della possibilità di affidamento del figlio; la sospensione della responsabilità genitoriale sostanzialmente preclude tale affidamento.
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