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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20721/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello, in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., la conferma/rideterminazione della pena per il trasporto in Italia, dalla Slovenia, di sei cittadini extracomunitari clandestini. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva un unico motivo formalmente incentrato su violazione di legge e vizi motivazionali: lamentava la mancata acquisizione di atti utili a verificare gli esiti delle indagini svolte a seguito della collaborazione prestata, sostenendo che ciò avesse inciso sul riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998; contestava inoltre il diniego della sostituzione della pena detentiva, ritenendo erronea l'affermazione dell'ostatività del reato, che a suo dire dipenderebbe solo da un accertato collegamento con il crimine organizzato; infine censurava l'applicazione dell'aggravante del fine di profitto e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano inammissibili perché riferite a questioni già rinunciate in sede di concordato in appello oppure mai devolute al giudice di secondo grado, e che la censura sulla sostituzione della pena era manifestamente infondata alla luce della disciplina dell'ostatività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, poiché la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione andasse trattata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e che i motivi dedotti non fossero scrutinabili in sede di legittimità: il tema dell'attenuante per collaborazione era stato espressamente rinunciato in appello, mentre la censura sull'aggravante del fine di profitto non risultava neppure proposta in appello. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare, la Corte ha affermato che l'ostatività discende direttamente dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. 689/1981, tramite il richiamo all'art. 4-bis ord. pen., senza che sia necessario un ulteriore accertamento di collegamento con la criminalità organizzata, restando rilevante solo l'eventuale collaborazione, qui esclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di gravame non coltivati e preclude la successiva deduzione di questioni rinunciate nel giudizio di legittimità, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza (ad es. pena illegale).

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. va trattato de plano nella fase di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la fattispecie base del favoreggiamento/trasporto illecito di stranieri clandestini, contestata in concorso di persone.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Norma aggravatrice richiamata nel capo d'imputazione relativo al trasporto di stranieri clandestini.

  • art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    Ulteriore aggravante richiamata nel capo d'imputazione del reato in materia di immigrazione.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede un'attenuante collegata alla collaborazione; nel caso concreto è stata ritenuta insussistente e, in ogni caso, la relativa censura era preclusa per rinuncia in appello.

  • art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981

    Disciplina l'ostatività alla sostituzione della pena detentiva, rinviando ai reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 4-bis l. n. 354/1975

    Elenca i reati ostativi ai benefici e alle misure alternative; la Corte afferma che per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 286/1998 l'ostatività opera per richiamo espresso, senza bisogno di un autonomo accertamento di collegamento con il crimine organizzato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la declaratoria di inammissibilità resa de plano.

  • art. 129 c.p.p.

    Evocato nel richiamo giurisprudenziale sul divieto di scrutinare in cassazione, dopo concordato in appello, questioni rinunciate relative a cause di non punibilità.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le doglianze relative a questioni espressamente rinunciate in appello, poiché l'accordo delle parti produce effetti preclusivi sull'intero sviluppo processuale, incluso il controllo di legittimità.
  • La preclusione derivante dal concordato in appello opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il limite della pena illegale o di altri vizi che incidano sul nucleo indefettibile della legalità della sanzione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che deduca una questione mai devoluta al giudice di appello, specie se il ricorrente abbia circoscritto il devolutum e poi abbia concordato la pena rinunciando al motivo originario.
  • Per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 286/1998, l'ostatività alla sostituzione della pena detentiva discende dal rinvio normativo all'art. 4-bis ord. pen. tramite l'art. 59, comma 1, lett. d), l. 689/1981, senza necessità di un autonomo accertamento del collegamento con il crimine organizzato.
  • In materia di sostituzione della pena, l'eventuale superamento dell'ostatività può dipendere solo dalle condizioni espressamente previste dalla legge, tra cui la collaborazione, quando rilevante e riconosciuta effettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazioneMisure alternative
RamiProcesso penaleImmigrazioneEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

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