Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non consentito in quanto sostanzialmente ripetitivo delle tesi già prospettate nei gradi di merito e già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale. Il secondo motivo censurava il ragionamento della Corte di appello nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, nonostante tale ipotesi risultasse già formulata nell'imputazione; la Suprema Corte ha però rilevato che il motivo era proposto in carenza di interesse, perché il trattamento sanzionatorio era comunque già stato commisurato nei limiti edittali previsti per l'ipotesi lieve, come risultava dalla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e che il secondo, pur evidenziando un errore della Corte di appello sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, era privo di interesse concreto poiché la pena era già stata determinata entro i limiti previsti per tale ipotesi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza effettivo confronto critico, le medesime censure già dedotte nei gradi di merito e già specificamente esaminate dal giudice d'appello.
  • Un motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando, anche a fronte dell'errore denunciato nella motivazione del giudice di merito, la situazione sostanziale dell'imputato non potrebbe comunque migliorare, perché il trattamento sanzionatorio è già stato determinato entro i limiti applicabili alla qualificazione giuridica invocata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che la doglianza sia concreta e utilmente idonea a incidere sulla decisione impugnata; in mancanza di un vantaggio processuale o sostanziale ottenibile, la censura non supera il vaglio dell'interesse ad impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.