Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva ridotto la pena a mesi uno e giorni quindici di arresto per il reato contestato, è rimasta ferma nel resto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza di appello che aveva ridotto la pena inflitta, ma confermato nel resto la decisione di primo grado, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Con un unico motivo, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., ha dedotto la mancata acquisizione al fascicolo delle conclusioni scritte della difesa ritualmente depositate. Secondo la Corte di cassazione, il ricorrente non ha però indicato alcuna specifica omissione valutativa del giudice di appello né ha chiarito quali profili o contenuti dell'atto difensivo sarebbero stati trascurati; inoltre la sentenza impugnata dava espressamente conto delle conclusioni delle parti, riportandole in premessa e in motivazione, e i due motivi di appello richiamati nelle conclusioni risultavano compiutamente esaminati.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
disposizione incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto del giudizio; la sentenza non ne approfondisce l'elemento costitutivo, limitandosi a indicare la condanna già pronunciata e confermata nel resto.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per censurare la mancata acquisizione delle conclusioni difensive e, quindi, asseriti vizi di violazione di legge, nullità e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio dedotto per mancata considerazione o acquisizione di conclusioni difensive non è scrutinabile in modo astratto: il ricorrente deve indicare in modo specifico quali argomentazioni decisive siano state omesse dal giudice di merito e quale incidenza abbiano avuto sulla decisione.
- La deduzione di un'omessa acquisizione di atti difensivi è infondata quando dalla sentenza risulti che il giudice di merito ha dato conto delle conclusioni delle parti e abbia effettivamente esaminato i motivi di appello richiamati in quelle conclusioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in una censura generica e non individua un effettivo deficit motivazionale o una concreta violazione derivante dall'asserita omissione processuale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il giudice di appello ridetermina la pena ma conferma la responsabilità, il ricorso che attacca solo profili processuali senza incidere sulla valutazione di merito non determina una revisione della statuizione sostanziale.
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