Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la nuova richiesta di applicazione della continuazione tra reati già giudicati con quattro diverse sentenze. La domanda riguardava delitti di omicidio e tentato omicidio commessi il 31/07/1990, partecipazione ad associazione mafiosa riferita a un arco temporale dagli anni '80 al dicembre 2008, partecipazione ad altra associazione mafiosa dal dicembre 2008 in poi, e omicidio e tentato omicidio commessi il 21/04/2012. Secondo il ricorrente, la riproposizione dell'istanza non era preclusa perché fondata su elementi nuovi, ossia i verbali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pace del 04/09/2014 e 22/09/2014, dai quali emergerebbe anche il suo coinvolgimento nella decisione di uccidere Giuseppe Vona, omicidio che sarebbe stato reazione all'uccisione di Vincenzo Manfreda e dunque sviluppo naturale del programma criminoso già perseguito sin dall'ingresso nella cosca. Ha quindi denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame della novità degli elementi addotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore Pace non introducessero un elemento realmente nuovo idoneo a superare la preclusione derivante dalla precedente ordinanza del 23 maggio 2022, già passata in giudicato, con cui era stata riconosciuta la continuazione solo tra le prime tre sentenze e negata rispetto alla quarta. La Corte ha osservato che da tali dichiarazioni risultava già provata la partecipazione del ricorrente alla decisione di uccidere Giuseppe Vona, ma che la causa scatenante di quell'omicidio era sopravvenuta molti anni dopo l'ingresso del ricorrente nella cosca, risalente al 2008; pertanto il delitto non poteva ritenersi programmato, neppure in termini generici, sin dall'origine dell'associazione. Non essendo provato che al momento dell'ingresso nel sodalizio il ricorrente avesse deliberato specifici regolamenti violenti di contrasti interni, è stata confermata la non configurabilità della continuazione con il reato associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente per il tema della continuazione tra reati, configurabile solo se i reati-fine erano programmati sin dall'origine del disegno criminoso.
Massime di principio
- La continuazione tra il reato associativo mafioso e i reati-fine è configurabile solo quando questi ultimi risultino programmati sin dal momento in cui l'agente ha aderito al sodalizio criminoso.
- Non è sufficiente che il reato-fine sia coerente con l'attività del sodalizio o diretto a rafforzarlo: occorre che fosse prevedibile e programmato ab origine, non essendo ammissibile la continuazione per fatti legati a circostanze sopravvenute, contingenti o occasionali.
- La mera allegazione di elementi già compatibili con quanto accertato nella precedente decisione non supera la preclusione derivante dal giudicato formatosi sull'istanza già decisa.
- In sede di richiesta reiterata di applicazione della continuazione, la novità degli elementi dedotti deve essere effettiva e idonea a incidere sulla decisione precedente; altrimenti l'istanza è inammissibile.
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